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Oggetto n°100
INCIDENTI STRADALI NUOVE SANZIONI
   da ANTONIO il 06/03/2006 • 20:20

la lotta ai pirati della strada e' stata,negli ultimi tempi,,ogetto di molteplici iniziative legislative dirette a contenere,in limiti fisiologici,gli incidenti provocati da inosservanza delle norme del codice della strada,incidenti che essendo,spesso,causa di morti o lesioni personali,hanno per la collettivita' un costo (assistenza sanitaria perdita o diminuzione di enerrgie lavorative,ect) particolarmente elevato.Dopo l'inasprimento delle pene per l'omissione di soccorso ( legge numero 72/03 ) e la patente a punti ( decreto legge 9/12 ), il parlamento il 9 febbraio 2006,ha aprovato ulteriori disposizioni ( la legge non e' stata ancora pubblicata sulla cazzetta ufficiale) dirette a disciplinare le conseguenze derivanti da incidenti stradali.queste sintesi le principali novita'. L'articolo 1 stabilisce che, quando da un incidente provocato da inosservanza delle norme sulla circolazione stradale derivi una lesione personale colposa,la sospensione della patente e' da 15 giorni fino a 2 anni,mentre nel caso di omicidio colposo,essa puo' prolungarsi fino a 4 anni.L'articolo 2 dispone,invece, che,per i sudetti reati, la pena e' della reclusione da 2 e 5 anni,se trattasi di omicidio colposo,o da 3 mesi a 3 anni,se trattasi di lesioni gravi o gravissime.L'articolo 6 prevede,poi  che,nel pronunciare la sentenza di condanna,il giudice puo' applicare anche la sanzione amministrativa del lavoro di pubblica utilita',consiste nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita', da svolcere presso lo stato,le regioni,le province,i comuni opresso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.L'attivita'dovra' essere svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comportera' la prestazione di non piu' di 6 ore di lavoro settimanali.Le modalita'di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' dispone ancora la norma saranno identiche finalita' accelleratorie ha l'articolo 4,secondo cui, in caso di indagini per omicidio colposo o lesioni colpose, la proroga delle indagini preliminari puo' essere concessa per non piu di una volta.Inoltre,per tali tipi di reato,la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero dovra' essere depositata entro 30 giorni dal termine delle indagini,mentre il termine massimo intercorrente tra il decreto di citazione a giudizio e la data fissata per il giudizio medesimo non potra' superare i 60 giorni.L'articolo 5 consente,infine,di richiedere,in ogni caso, al giudice civile o penale una provvisionale pari a una percentuale variabile tra il 30 e il 50% della presumibile entita' del risarcimento.

saluti da antonio nasti


ANTONIO NASTI

Risposta n °1
da manrico il 24/03/2006 • 12:00
La legge è tipicamente teorica e di attuazione in parte impossibile in ordine ai termini che prescrive al magistrato. Tuttavia bisogna apprezzarne lo spirito di sensibilizzazione del legislatore al problema dell'incidentalità, il ché costituisce sempre un atto molto positivo in quanto la utenza sente di essere attenzionata dai pubblici poteri. Questo porta comunque ad indurre il frequentatore della strada alla riflessione sulla sicurezza. Saluti
Risposta n °2
da ANTONIO il 24/03/2006 • 21:33
Caro manrico sai la mia risposta,qua bissogna vedere la bravura degli avvocati? ce ci sono? ciao antonio nasti


ANTONIO NASTI

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