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Le scrivo qui il decalogo di Ferrara del 2001 della Simla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni che costituisce una linea guida per i medici legali che prevede specificatamente la indicazione nella valutazione del danno biologico tendo conto della possibilità di modifica dalla applicazione di protesi e di idonei trattamenti.Avv. Gianmarco Cesari - AIFVS 

DANNO BIOLOGICO
Decalogo SIMLA per la valutazione medico-legale del danno alla persona
Nel corso delle IV Giornate Estensi di Medicina Legale e delle Assicurazioni, svoltesi a Ferrara dal 28 al 30 novembre 2001, venne approvato il nuovo decalogo della SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) per la valutazione medico-legale del danno alla persona.1) Il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea all’integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacita di produrre reddito.2) La valutazione del danno biologico è espressa in termini di percentuale della menomazione all’integrità psicofisica,comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti.3) Nel caso in cui la menomazione stessa incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali e personali, la valutazione è completata da indicazioni aggiuntive da esprimersi in forma esclusivamente descrittiva.4) La valutazione del danno biologico permanente deve essere formulata dopo stabilizzazione dei postumi, tenendo anche conto degli elementi prognostici aventi carattere di certezza o di elevata probabilità.5) La valutazione dovrà indicare se il danno biologico permanente può essere modificato dall’applicazione di protesi e/o di protesi e di idonei trattamenti.6) La valutazione del danno biologico permanente deve tener conto dello stato anteriore del danneggiato in rapporto alla maggiore o minore incidenza invalidante dei postumi che può derivarne.7) In caso di menomazioni plurime la percentuale del danno biologico permanente deve essere espressa in base alla valutazione della effettiva incidenza del complesso delle menomazioni stesse sull’integrità psico-fisica della persona comprensiva delle limitazioni dinamico-relazionali.8) Perdite anatomiche e perdite funzionali pur interessanti lo stesso arto, organo ed apparato possono comportare diversa quantificazione percentuale del danno biologico permanente.9) Le percentuali indicate nella tabella rappresentano valori orientativi, medi.10) La eventuale riduzione della capacità lavorativa del danneggiato è categoria diversa rispetto alla quantificazione percentuale del medesimo; essa verrà prioritariamente espressa in termini descrittivi ed eventualmente integrata da una sintesi quantitativa. 
Rettificato con avvocatocesari il 12/05/2016 * 15:54

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