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Stai rispondendo a avvocatocesari chi ha scritto:
Le rispondo punto per punto - No, non è giusto; il diritto delle assicurazioni   esige che negli atti di quietanza vi sia indicata la somma corrisposta per gli onorari. Il comma 8 dell’art. 3 del d.l. 23/12/1976 n. 857 convertito con modificazioni dalla legge 26/2/1977 n. 39 come sostituito dal comma 7 dell’art 5 della legge 5/3/2001 n. 57 prevedeva   il pagamento degli onorari al legale dove si precisava che “ L’impresa che corrisponda compensi professionali per l’eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l’impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l’importo corrisposto”. L'attuale comma 11 dell'art. 148 del codice delle assicurazioni stabilisce che " L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la   documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.    La cosa migliore a questo punto è chiedere per iscritto in virtù della corretta applicazione del citato comma 11 dell'art. 148 dei chiarimenti sia al legale che alla impresa di assicurazioni in modo da verificare con chiarezza l'importo pagato e concordato dall'impresa di assicurazioni per pagare la voce di danno "spese legali". 2- il 10% è una percentuale di prassi comune che va a comprendere una attività professionale estremamente complessa e laboriosa che in teoria esige formazione e grande esperienza.. più volte ho risposto negli anni addietro nel forum a tale proposito ; il nuovo codice Deontologico Forense attualmente vigente ed entrato in vigore da poco (approvato dal CNF nella seduta del 31/01/2014), ove all’art. 25 sostanzialmente si reitera quanto già disposto nel sopra visto l’art. 13 della Legge sulla Riforma Forense, e precisamente si dice che: «La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma [ossia: “l’avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere”] è libera. E’ ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale». La percentuale sul valore dell'affare è quindi una prassi comune lecita purchè il compenso sia proporzionato all'impegno professionale profuso, alla competenza professionale acquisita ed al risultato raggiunto. Dato che il massimale era incapiente tutte le parti sono state d'accordo sulla ripartizione del massimale?? di solito è prassi rivolgersi ad un mediatore sugli importi da corrispondere pro capite o addirittura al Giudice per dividere pro capite il massimale previo deposito... molti dettagli andrebbero chiariti a voce.. spero di esserle stato d'aiuto e sinceramente mi dispiace che la questione del compenso abbia rovinato il rapporto di fiducia, l'importante è sempre essere onesti e chiedere il giusto compenso! Avv. Gianmarco Cesari - AIFVS  

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