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Giustizia - Sentenze

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Sentenza per l'uccisione di Giovanni Rampinelli

Con riferimento al procedimento penale per l'uccisione di Giovanni Rampinelli, conclusosi lo scorso 9 dicembre 2009,  verbale d’udienza, nonché copia integrale della sentenza inviatoci dall'avv. Francesco Fiocchi, legale convenzionato AIFVS per la provincia di Pavia

Carlo Riefoli, 43 anni, di Vigevano, già colpevole in passato per l’investimento e l’uccisione di un pedone, è stato condannato oggi, dal Giudice Maria Carla Rossi del Tribunale Penale di Vigevano, Sezione distaccata di Abbiategrasso, alla pena giusta e significativa richiesta dall’AIFVS, insieme ai parenti superstiti di Giovanni Rampinelli, ciclista travolto e abbandonato a morire sul ciglio della strada il 23 agosto 2005.
Nel decidere, il Giudice - dimostrandosi sensibile alle istanze delle parti civili costituite e al generale bisogno di maggiore severità nei confronti dei “pirati” recidivi – ha ritenuto di andare addirittura oltre la richiesta di 3 anni e 9 mesi, formulata in udienza dal Pm Rosa Muscio.

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La sentenza 

Sentenza Lucidi 

Speciale sentenza inedita del processo Lucidi di condanna per dolo eventuale del giudice Marina Finiti di Roma con nota di commento dell'avv. Danilo Riponti.
 
Nel processo contro Stefano Lucidi per la morte dei due giovani Alessio Giuliani e Flaminia Giordani a sostegno di solidarieta dei genitori superstiti da parte di tutti i soci la AIFVS si e' costituita parte civile  con la difesa dell'avv. Gianmarco Cesari e con l'ausilio tecnico del perito dott.Massimo Martano.
 
Stefano Lucidi difeso nel processo di primo grado dall'avv. Basilio Fiore e per l'appello dall'avv. Franco Coppi ha proposto impugnazione avverso la sentenza di condanna ritenendo la pena eccessiva e contestando la ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale deducendo di non aver attraversato il semaforo con il rosso ma con l'arancione che stava  per diventare o appena era diventato rosso con la convinzione di poter passare indenne l'incrocio e sollevando l'ipotesi che lo scooter condotto dai due fidanzati sarebbe partito anticipando il semaforo verde (n.b. l'incrocio di viale regina margherita - via Nomentana e' un incrocio ad altissima densita' di transito dei veicoli di Roma , dopo le tragedie mortali di cui e' stato protagonista nel 2008 e' presidiato dalla polizia municipale 24h/24h)

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La sentenza 
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Nota sulla sentenza

Il processo per la morte di Angelo Nasti

Per chi leggera' questa sentenza  voglio ancora sottolineare che  oggi  il  15/03/2009  ancora  non si e' fatta nessuna udienza civile, siamo ancora cosi' perche' per non fare un'altro calvario  per un altro processo ,e' soprattutto per non subire danni psicologici  ancora come nel processo penale  io e la mia famiglia ,insieme  agli  avvocati abbiamo deciso  una conciliazione  con la controparte, ma  loro come al solito hanno tentato  di  specularci sopra , ci hanno fatto aspettare mesi prima  di prendere una decisione  con una loro richiesta di risarcimento di (350,000,00 )  trecentocinquantamilaeuro ,non e' giusto valutare una vita di un ragazzo di 22 anni  perdere la vita per colpa di un incosciente Cosi' adesso ci tocca fare un'altro calvario ,questo e'  vergognoso approffittare del nostro dolore.

Questa assicurazione e la Sai  Fondiaria  anche mio figlio Angelo era assicurato con la fondiaria  assicurazioni  loro l'imputato lo hanno difeso vedete se hanno difeso mio figlio  sanno bene guadarsi i loro interessi.
Io sono un ago in un pagliaio ho il modo di  gridare il mi tormendo attraverso la rete ma pensate un po quante migliaia famiglie sono nelle nostre condizioni  e nessuno sa niente perche si chiudono nel dolore e sono la merce' di  Tribunali avvocati e' assicurazioni.


Voglio ringraziare l'associazione vittime della strada  e tutti i loro iscritti che mi hanno aiutato molto ad andare avanti, e con un grande dolore sono molto deluso verso le istituzioni che non si interessano affatto di noi familiari vittime della strada,tutti questi processi si potrebbero concludere in tre mesi ma il sistema giudiziario ti finisce di ammazare, spero il signore che mi da la forza di combattere  questa battaglia nonostante che non ho piu' voglia di vivere.
L'incidente di Angelo  evidente che  lui non ha nessuna omissione di colpa e aveva diritto a finire subito sono passati 7 anni di penale ,mi tormento molto quando i casi sono piu complessi quanti  anni ci mette la giustizia  secoli?

Antonio Nasti

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La sentenza

La tragedia della fam. Mantovani

Una sentenza che delegittima la giustizia, diffonde il messaggio che si può delinquere impunemente ed offende le vittime

Le vittime  ed i familiari sono indignati ed offesi  da sentenze come questa, perchè nel nome del popolo italiano di cui fanno parte vengono sottovalutati il reato, il danno ed il comportamento dell'imputato e tradite le esigenze sociali di giustizia.

Le vittime si chiedono se la superficialità nell'applicazione delle norme e nella valutazione dei fatti umani sia frutto di scarsa preparazione culturale e professionale dei magistrati o del loro delirio di onnipotenza per l'esercizio di un potere che sa di restare impunito. 

Questa sentenza potrebbe essere pronunziata non in nome del popolo italiano, ma  In nome della superficialità e della discriminazione e per dare alla società il chiaro segnale che si può delinquere impunemente.

Il giudice pensa veramente che una pena ridotta e mai espiata sia rieducativa? Piuttosto i giudici che minimizzano il reato non fanno sentire all'imputato la grave responsabilità del fatto commesso e quindi lo confermano nella volontà di poter compiere ulteriori trasgressioni, tanto gli assicurano che "l'entità delle conseguenze prescinde dalla sua condotta"! (pazzesco!) 

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La sentenza

Una nuova stagione per la giustizia

AIFVS: grazie, Giudice Guido Salvini

Una nuova stagione per la giustizia

23/12/2008

La sentenza che Lei ha voluto inviarci e che pubblichiamo sul sito ci conforta doppiamente, sia per averci riconosciuto interlocutori credibili nella battaglia per una giustizia più giusta che non offenda le vittime ed i familiari, e sia per il contenuto, che nell’evidenziare, con chiarezza e coerenza, la gravità del comportamento del reo non meritevole di attenuanti generiche, considera colpa grave il “difetto di percezione sociale” come assoluta noncuranza degli altri utenti della strada, e tiene finalmente conto del massimo edittale per applicare una pena congrua: una novità nell’amministrazione della giustizia, visto che, tranne qualche caso solo ultimamente, i giudici hanno sempre preferito partire dal minimo nell’irrogazione della pena, con ciò stabilendo a priori che minimo è il danno (uccidere un genitore o un figlio è veramente un danno minimo?) minima è la colpa (trasgredire le norme ed uccidere è veramente una colpa lieve?) ed accettabile è il comportamento del reo, nonostante molto spesso i suoi palesi imbrogli per scaricarsi di ogni responsabilità, e in ciò sostenuti da avvocati che meriterebbero altro nome.
Ci auguriamo di non dover più ascoltare sentenze che umiliano ed offendono le vittime, con riti premiali e con pene minime e sospese, e  di veder crescere sempre di più e presto, anche con il Suo esempio, il numero di magistrati che intraprendono la strada del cambiamento, per porre fine alla sottovalutazione del reato e del danno, e così contribuire a fermare la strage stradale e a dare giustizia alle vittime. 
Sicura che il Suo impegno produrrà frutti di prevenzione e di giustizia per le vittime, porgo anche a nome degli associati distinti saluti ed auguri per le prossime festività.

dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni
presidente AIFVS

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La sentenza

Sentenza 1 ottobre - 23 ottobre 2008, n. 39882

 

 Fonte Altalex

 

Omicidio colposo – morte – imprevedibilità – conseguenze – insussistenza del reato [art. 589 c.p.]
Se l’evento morte è imprevedibile, l’agente non può rispondere del reato di omicidio colposo. (1) (2)
(1) In materia di omicidio colposo e prevedibilità della condotta altrui, si veda Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16.06.2008 n° 24360.
(2) In materia di omicidio colposo e responsabilità della madre che non sorveglia il figlio, si veda Cassazione penale, sez. IV, sentenza 03.04.2008 n° 13939.
 

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La sentenza

Roma 24 novembre 2008 Camera dei Deputati  convegno nazionale

La AIFVS assieme ad altalex promuove il primo in assoluto convegno nazionale sulle sentenze gemelle delle sezioni unite 2008 sul risarcimento del danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali anche definito danno esistenziale.

Il risarcimento del danno esistenziale, biologico, morale e tanatologico oggetto del precedente convegno nazionale del 17giugno scorso promosso dalla Aifvs sui quesiti posti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato apparentemente rivoluzionato da quattro sentenze gemelle delle sezioni unite della Corte di Cassazione che fanno confluire le quattro  voci di danno in un unica categoria generica di danno non patrimoniale cercando di oscurare  la definizione danno esistenziale e di danno morale ormai entrata a far parte della giustizia e della societa' civile italiana.

Le vittime intendono ribadire il proprio diritto ad un risarcimento che non svilisca la persona considerandola solo dal punto di vista medico legale e psichiatrico ma anche psicologico: occorre un sistema risarcitorio che garantisca  all’essere umano risarcimenti effettivamente “integrali”; occorre la sinergia interdisciplinare della psicologia forense e della  medicina legale e sociale per orientare scientificamente e tecnicamente l’equità delle liquidazioni e delle quantificazioni dei risarcimenti; occorre che le determinazioni e i parametri risarcitori stabilite dalle leggi siano anche frutto delle indicazioni espresse dagli organismi scientifici in collaborazione con le associazioni rappresentative delle vittime che, sopportando l’offesa e il danno, possono dimostrarne il peso e la gravità a chi è deputato ad accertarlo e quantificarlo.


Il convegno si pone l’obiettivo di far esprimere agli organismi rappresentativi scientifici ed ai giuristi i propri attuali punti di vista sulle sentenze per dare orientamenti e linee guida  per il risarcimento del danno derivante  della compromissione della personalità umana e delle attività umane ordinarie, intese come aspetti dinamico relazionali comuni e non comuni a tutti, per metterli a disposizione dei Giudici e del Legislatore individuando le  tecniche più adeguate al fine di tradurre in denaro le conseguenze pregiudizievoli del danno per una effettiva e migliore tutela dei diritti umaniinviolabili garantiti sia dalla costituzione italiana che dalla costituzione europea.

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Sentenza 1
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Sentenza 2
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Sentenza3
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Sentenza 4
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Definitivo
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Programma

SENTENZA 01.07.2002 n. 9556

Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche IL risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo IL disposto dell’articolo 1223 Cc, in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro IL responsabile.

(Massima a cura Della redazione)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILI
SENTENZA 01.07.2002 n. 9556

(Presidente Delli Priscoli - Relatore Varrone)

Svolgimento del processo

Con citazione notificata IL 2 aprile 1983, A. S., in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore G., conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Napoli la Clinica S. Spa, esponendo che in occasione del parto Della moglie, M. G., per imperizia del personale curante, IL suddetto figlio aveva subito lesioni, che gli avevano causato una totale invalidità. Chiedeva pertanto IL risarcimento dei danni patiti dal minore e IL rimborso delle spese affrontate per assisterlo, oltre interessi e rivalutazione. La convenuta is costituiva, contestando in toto la domanda. Con successivo atto di citazione notificato IL 7 marzo 1986, lo A. S. Proponeva analoga domanda nei confronti del ginecologo F. G., che, costituitosi in giudizio, NE contestava IL fondamento. Riuniti I processi, dopo la rimessione Della causa al collegio, con comparsa integrativa is costituiva anche M. G., in proprio e nella qualità di erede del figlio G. Deceduto in data 11 novembre 1992. Il processo era successivamente trasmesso al tribunale di Torre Annunziata, di nuova istituzione AI sensi Della legge 126/92, che, con sentenza del 13 giugno 1996, dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti del F. G. ; condannava la Clinica S. Spa al pagamento, in favore di entrambi gli attori, Della somma di lire cinquecento milioni e nei confronti del solo A. S. Della somma di lire 250 milioni, con gli interessi legali Della decisione.

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SINISTRO DEL 14.06.03. VITTIMA: LAVERDA MARIA

CAUSA CIVILE IN TRIBUNALE DI SCHIO R.G. 214/04. SENTENZA N. 265/2007.         

           
Alla mezzanotte circa del 14 giugno 2003, una calda serata di una delle estati più torride degli ultimi anni, un incidente stradale spezzava la giovane esistenza di Maria Laverda, che avrebbe compiuto sedici anni il successivo 12 novembre.
Luogo dell’incidente l’incrocio tra le Vie Olmo e Bragetti della Superstrada Provinciale “Gasparona” in comune di Breganze, tratto di strada con limite di velocità di 70 km/h.
Soggetti coinvolti: la vittima, alla guida di un motociclo Gilera Stalker tg. 3074873 e il signor Barcaro Marco di Castegnero (VI), Via degli Eroi 22, all’epoca ventitreenne, conducente dell’autoveicolo FORD WAG TG. CD782GB, il quale nell’occasione trasportava altre tre persone.
Il nostro studio legale assunse, da subito, per la precisione un’ora dopo, la tutela legale dei familiari della vittima e fu fortemente coinvolto in questo caso anche e soprattutto dal punto di vista emotivo: Maria Laverda era la cugina del sottoscritto Avv. Fausto Pozzan che, richiesto di intervenire, si recò sul posto a prestare la propria opera, assistendo alle operazioni di riconoscimento del cadavere, di rilievo sul sinistro e alle altre tristi formalità.
Rilievi eseguiti da agenti della Polstrada di Vicenza.

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Risarcimenti da insidia stradale: il danneggiato non deve provare nulla!!

  
ALTALEX
 
Danni da insidia stradale: responsabilità oggettiva del Comune
Tribunale Palermo, sez. III civile, sentenza 28.06.2006 (Marco Contini)
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In seguito ad una rovinosa caduta, dovuta ad un non perfetto stato di manutenzione del manto stradale, un anziano signore riporta diverse ferite e muore per complicanze insorte in conseguenza anche del suo precario stato di salute generale. Il Tribunale, riconoscendo la responsabilità aggravata in capo alla p.a. custode della strada, estesa anche all’esito letale, liquida una considerevole somma a favore degli eredi e congiunti attori.
La sentenza in commento si articola in tre distinti passaggi fondamentali.

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Data creazione : 08/05/2007 * 00:45
Ultima modifica : 24/04/2009 * 20:56
Categoria : Giustizia
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Opinioni su questo articolo


Commento n. 3 

da angeloantonio il 17/03/2009 * 10:47

Cara patriziac sulla giustizia e meglio non pensarci riguardo le assicurazioni sono dei criminali, gli avvocati? ancora piu' peggio, io la chiamo la casta questa e' proprio una societa' a delinguere,ti voglio dire per prima cosa sugli avvocati soffermandomi proprio su questo argomento la prima cosa da fare da parte l'aifvs dare delle priorita' di creare uno staff di avvocati che lavorano solo per noi ma per tutto questo ci vorrebbero piu' fondi da parte di  noi associati verso l'aifvs. Se noti bene come avvocati che rispondono nel forum dell'aifvs ci sono sempre due avvocati  Cesari e' Musicco non vedo altri avvocati, sparsi per ogni regione, la maggior parte vedo sempre all'avvocato Cesari, alcune volte Musicco,chiedo scusa a Musicco per queste affermazioni ma io lo vedo sempre  su mediaset con interventi di poco spazio  e mai soffermarsi che dopo un calvario di penale con sentenze di condanne evidenti a favore delle vittime e' poi di vederci speculare sopra dalle assicurazioni, con comportamenti scandalosi non se ne fregano delle vittime, e delle loro famiglie, di questi casi scandalosi ci sono migliaia  in Italia e' Musicco lo sa bene,si dovrebbero fare trasmissioni di ore no di pochi minuti se Musicco a delle conoscenze metti in evidenzia queste priorita'.tutto questo e immorale, cara Patriziac il discorso e lungo ci vorrebbero intere pagine come hanno fatto con i processi di Marco e' Angelo,  bastavano solo 3 mesi per finire e' veramente una vergogna,fare tutto questo per lentezza, per fare andare tutto in prescrizione questo e il bantalo della matassa e meglio soffermarmi qua' ti abbraccio Antonio Nasti

Commento n. 2 

da patriziac il 16/03/2009 * 19:05

Leggendo questa tua lettera, mi sono ritrovata nelle tue dolorose vicissitudini, oltre il dolore dobbiamo anche percorrere la via dell' ingiuriosa giustizia. Pensa che nel caso della mia famiglia, sono 13 anni che aspettiamo di terminare il processo. Guardacaso anche per noi si tratta dell' assicurazione Fondiaria che non si e' MAI fatta sentire sebbene  sia la sentenza di 1 grado nel 2004 e del 2 grado 1 aprile 2008 l' abbiamo vinta al 100%. Come se cio' non bastasse, si sono appellati anche alla Corte di Cassazione!!! Quando finira'. Grazie a Dio  2 anni fa siamo venuti a conoscenza dell' Aifvs e gentilmente  l' avv. Cesari si sta occupando di noi, altrimenti non posso nemmeno pensare come sarebbe finita. Anche se in fondo abbiamo gia' perso.... i nostri cari  ...Marco, Angelo ....y

Commento n. 1 

da MONICA65 il 16/07/2007 * 21:15

RITENGO MOLTO UTILE POTER LEGGERE LE SENTENZE CHE PUBBLICATE PER CAPIRE ULTERIORMENTE COME UN GIUDICE POSSA PRONUNCIARSI IN UNA DETERMINATA CAUSA MAGARI SIMILE ALLA PROPRIA.GRAZIE CONTINUATE COSI'!

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