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.Comunicato stampa AIFVS sulla sentenza della Corte Costituzionale 235 del 16 ottobre 2014 - il 21/10/2014 • 19:32 da AIFVS_onlus
Sentenza della Corte Costituzionale 235 del 16 ottobre 2014 
 
Per la Corte Costituzionale non è prioritaria la tutela del diritto alla salute ma l’interesse al profitto delle assicurazioni.
Le affermazioni di Renzi, che la giustizia si deve coniugare con la vita reale, nella quale al primo posto ci sta la difesa dei diritti inalienabili della persona,   vengono smentite dagli alti poteri dello Stato e della Giustizia.
Nonostante le nostre battaglie e le sollecitazioni alle istituzioni perché non vengano calpestati i diritti delle vittime, di recente, e cioè all’Assemblea dell’Ania dell’1 luglio2014, abbiamo sentito affermare al Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, che bisogna abbassare i risarcimenti del danno alla persona per potere ridurre le tariffe assicurative!
E ciò nonostante i sinistri negli ultimi dieci anni si siano ridotti di circa il 50% e gli utili del settore RcAuto abbiano raggiunto cifre enormi, quasi due miliardi e mezzo di euro.
Il Ministro dichiara così di sostenere gli interessi economici privati e non la persona con i suoi problemi.
Un ulteriore passo a danno delle vittime è compiuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza sopra richiamata, che anche se riguarda le menomazioni di lieve entità, afferma principi di diritto che potrebbero pericolosamente essere estesi alle più gravi invalidità permanenti fino al coma vegetativo, principi che potrebbero essere strumentalizzati finanche per ridurre i risarcimenti del danno da morte .  
Si opera uno stravolgimento dei valori e dei diritti umani: il risarcimento del danno alla vittima è considerato un interesse particolare, da sacrificare sull’altare della sostenibilità dei premi assicurativi, considerati invece di interesse generale! Si tace che i premi sono asserviti all’utile assicurativo. Riaffermiamo, come abbiamo anche detto in passato, che per servire l’interesse generale bisogna ridurre gli utili assicurativi privati, non abbassare il risarcimento a chi ha subito la distruzione o la riduzione di un diritto inalienabile.
Dobbiamo intervenire prima che sia troppo tardi! Il nostro appello è rivolto ai Parlamentari, alle autorità politiche, al Presidente del Consiglio dei Ministri, perché non vengano prese decisioni dissennate. 
 
   Giuseppa Cassaniti Mastrojeni
   Presidente AIFVS
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Sentenza Corte Costituzionale danno biologico
 
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Commento a caldo dell'Avv. Gianmarco Cesari sulla recente sentenza della Corte Costituzionale in merito all'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni sul risarcimento del danno alla persona

La sentenza 235 della Corte Costituzionale sul risarcimento del danno alla persona  delude per i principi e le affermazioni che di fatto nega alle vittime il diritto all'integrale risarcimento del danno alla persona e  quindi al principio di diritto comune europeo e costituiscono un passo indietro rispetto al progresso medico legale e psicologico giuridico degli ultimi anni per la valutazione della sofferenza della vittima della strada. Non  si può non rimanere perplessi di fronte alla frase che "l'interesse risarcitorio particolare della vittima della strada deve comunque misurarsi con quello generale e sociale degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi " ... In pratica si dice che le vittime della strada devono sacrificare il loro diritto all'integrale risarcimento in base a quello che le imprese di assicurazioni incassano e fanno pagare alla collettività con i premi assicurativi rc auto e che di conseguenza, detratto il profitto economico, in base alla loro gestione economica privata intendono offrire. Prevale quindi secondo la Corte Costituzionale l'interesse economico assicurativo sulla tutela del diritto alla salute dell'essere umano. Si rimane attoniti leggendo che il danno morale si risarcisce incrementando l'ammontare del danno biologico ! In pratica la Corte non tiene conto che i parametri tabellari medico legali che risalgono al dl 3 luglio 2003, antecedenti al codice delle Assicurazioni del 7 settembre 2005, fanno riferimento solo a menomazioni disfunzionali anatomiche e non prevedono alcun parametro di valutazione in ordine alla sofferenza soggettiva che prescinde per la sua valutazione dalla componente anatomica biologica e quindi rendono necessaria una metodologia integrativa medico legale e psicodiagnostica! Insomma la Corte ha fatto peggio di quanto ci si aspettava ed ora occorre un intervento scientifico da parte della medicina legale e della psicologia giuridica sostenuto dalla AIFVS Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada in rappresentanza dell'interesse collettivo all'integrale risarcimento del danno delle vittime della strada per prevenire ostacoli alla tutela dei diritti delle vittime della strada e pericolose derive legislative, prima che sia troppo tardi!

Avv. Gianmarco Cesari