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Nuovo Codice della Strada. Segnaletica priva di dati ordinanza apposizione e validità verbali. Sentenza Corte di Cassazione n. 7125/06 canale: Trasporti e Circolazione |
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7125 del 29 marzo 2006, ha stabilito che la mancata indicazione, sul retro del segnale stradale, degli estremi dell’ordinanza che prescrive il limite massimo di velocità non è causa di invalidità della segnaletica e pertanto non determina l’illeggittimità del verbale di contestazione dell’infrazione. Secondo la suprema corte, l’omissione di tale indicazione formale, la cui osservanza è imposta dal regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale, in quanto la necessità di indicare il provvedimento amministrativo di apposizione ha lo scopo di consentire agli organi della pubblica amministrazione di controllare la regolarità della collocazione del segnale e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le modalità di esercizio. |