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Oggetto n°219 -
Chiarimenti sul danno biologico_ incidente stradale
- da taicho il 04/05/2016 • 10:21
Salve,
Vi sottopongo la mia situazione medico assicurativa per
chiedervi consigli su come comportarmi con l'assicurazione risarcente dei
danni.
Ho 22 anni.Nel Giugno del 2016 sono rimasto coinvolto di un
incidente stradale da passeggero anteriore.
I danni sono stati i seguenti :
Frattura pluriframmentaria, scomposta , della diafisi
femorale estesa (dx).
Frattura del condilo femorale mediale (dx).
Frattura pluriframmentaria scomposta della base del primo
metacarpo con interessamento articolare (dx).
Sono stato quindi sottoposto a 3 diversi interventi:
Sintesi della frattura diafissario femore dx con chiodo
endomidollare bloccato.
Sintesi della frattura del condilo femorale mediale dx con
due viti cannulate.
Riduzione e sintesi della lesione della base del 1°
metacarpo con fili metallici e ingessamento.
Dopo due settimane di ricovero ospedaliero sono stato
rilasciato e ho cominciato la fisioterapia partendo dal 0% di carico sula gamba per 3
mesi e poi gradualmente arrivato al gennaio 2016 al carico al 100%
Conclusa la fisioterapia sono cominciate le valutazioni del
danno da parte del medico legale del mio avvocato per la valutazione dei danni.
Recentemente il fisiatra in seguito alla visita periodica mi
ha comunicato che il grado di guarigione della gamba mi mette in condizione di
poter affrontare l'operazione di rimozione di chiodo e viti nei primi mesi del
2017
E qui iniziano i miei dubbi.
Il medico legale incaricato dal mio avvocato di fare la
valutazione ha proposto come danno biologico il 20 %.
Qando invece sono andato a fare la controperizia dal medico
dell'assicurazione risarcente mi ha detto che i danni nel ginocchio oltre ad
essere a livello osseo potrebbero essere anche a livello del tendine e ciò non
può essere valutato in quanto non è possibile fare una risonanza al ginocchio
fin tanto che ci sono i chiodi all'interno, di conseguenza, secondo lui la
pratica andrebbe tenuta aperta fino a dopo a l'operazione di rimozione ai primi
del 2017.
Nel frattempo l'assicurazione ha proposto un danno biologico
del 18 %.
Il mio avvocato mi ha detto quindi che nel caso in cui io
dovessi aspettare di chiudere la pratica dopo l'operazione di rimozione in pratica si tradurrebbe in una riduzione
considerevole del danno biologico diagnosticato, e quindi ad un risarcimento
molto minore dei danni in quanto risulterei parzialmente guarito. è vero questo?
In oltre mi ha detto che per incidenti di questo tipo anche
se , dopo l'operazione, dovessero trovare danni al tendine questo non sarebbe
coperto dall'assicurazione e quindi non porterebbe comunque ad un aumento della valutazione del danno
biologico e neanche della somma risarcita. Mi confermate anche questo?
Quindi,
Se aspetto di chiudere la pratica assicurativa dopo aver
rimosso i chiodi e viti è vero che secondo l'assicurazione risulterei
parzialmente guarito e quindi con un danno biologico minore rispetto alla mia
situazione attuale? in pratica mi conviene chiudere adesso o aspettare
l'operazione?
é in oltre vero che se anche dovessero trovare dei danni al tendine questi non andrebbero risarciti perchè potrebbero essere facilmente giustificati come danni precedenti all'incidente (sportivi ecc. ) ?
Grazie per l'attenzione
Saluti
Risposta n °1
- da avvocatocesari il 04/05/2016 • 10:46
Il medico legale che ha valutato la percentuale del 20% di danno biologico ha indicato la necessità di rivalutazione del danno a seguito dell'intervento di rimozione dei mezzi di osteosintesi e quindi concordo con il suo parere di tenere aperta la pratica. La valutazione del danno permanente sarà possibile dopo l'intervento che potrebbe essere in teoria anche più grave del 20% nel futuro a seconda dell'esito del consolidamento e della funzionalità conservata. Il danno al tendine se causato dalla lesione sarà risarcibile. Se lei vuole rischiare di rinunciare al risarcimento di un danno che potrebbe essere più grave del 20% in futuro può addivenire ad una transazione oppure può invitare fomalmente ad effettuare una offerta formale e riservarsi nel prosieguo di richiedere il risarcimento integrale. La lesione al tendine pregressa dovrebbe essere dimostrata dal medico legale della impresa di assicurazioni per dichiararla non risarcibile, ma su questo punto il suo medico legale di fiducia potrà utilmente scrivere e relazionare. Avvocato Gianmarco Cesari - AIFVS
Risposta n °2
- da taicho il 04/05/2016 • 11:00
Innanzi tutto la ringrazio per la risposta.
Premetto che il medico legale che mi ha valutato al 20% lavora con l'avvocato, non è una terza parte.
Un punto però chevorrei chiarire: il fatto che oggi mi sia stato proposto un danno al 18% , questo dopo l'operazione di rimozione dei mezzi di sintesi potrebbe addirittura scendere come dice il mio avvocato o i danni ricevuto una volta diagnosticati rimangono tali. e quindi in ogni caso mi conviene aspettare sino a dopo l'operazione?
Perchè il mio avvocato una volta che gli ho riferito che preferivo aspettare d chiudere la pratica sino a dopo suddetta operazione mi ha detto che se aspetto dopo l'operazione e questa va bene (come spero) in realtà l'assicurazione risarcente conterebbe il buon esito dell'operazione come una "guarigione" e quindi avrà il diritto di rivalutare il danno biologico diagnosticato ad oggi e diminuirlo(dal 18% sino al 10%) di fatto risarcendo una somma decisamente minore.
Mi rivolgo al vostro parere perchè mi sembra molto strano che la valutazione dei danni possa cambiare nel tempo in seguito a operazioni di rimozione e temo che il mio avvocato mi stia dicendo questo per portarmi a chiudere la pratica per suo interesse economico.
Quindi in sintesi: se aspetto di chiudere la pratica dopo l'operazione esiste la reale possibilità che la valutazione del danno biologico venga diminuita e quindi anche il risarcimento?
Mi scuso per l'insistenza , ma non so di chi fidarmi.
Risposta n °4
- da avvocatocesari il 09/05/2016 • 17:00
La rimozione dei mezzi di sintesi è comunque di solito priva di rischi in via ordinaria ma le consiglio di discuterne con il medico legale che la ha visitata e che conosce bene ed esattamente la sua situazione personale in relazione al danno subito per sapere se lui esclude ogni possibile aggravamento sensibile e tale da aggravare la attuale situazione; di certo la valutazione del 18% di invalidita' permanente in termini medico legali funzionali per un danno al ginocchio è una ottima valutazione per cui se il suo medico legale escluderà un ipotetico aggravamento potrà addivenire ad una transazione sulla base del 18% indicato dal medico legale fiduciario della impresa di assicurazioni. Avv. Gianmarco Cesari - AIFVS
Rettificato con avvocatocesari il 09/05/2016 * 17:16
Risposta n °5
- da avvocatocesari il 12/05/2016 • 15:53
Le scrivo qui il decalogo di Ferrara del 2001 della Simla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni che costituisce una linea guida per i medici legali che prevede specificatamente la indicazione nella valutazione del danno biologico tendo conto della possibilità di modifica dalla applicazione di protesi e di idonei trattamenti.Avv. Gianmarco Cesari - AIFVS
DANNO BIOLOGICO
Decalogo SIMLA per la valutazione medico-legale del danno alla persona
Nel corso delle IV Giornate Estensi di Medicina Legale e delle Assicurazioni, svoltesi a Ferrara dal 28 al 30 novembre 2001, venne approvato il nuovo decalogo della SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) per la valutazione medico-legale del danno alla persona.1) Il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea all’integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacita di produrre reddito.2) La valutazione del danno biologico è espressa in termini di percentuale della menomazione all’integrità psicofisica,comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti.3) Nel caso in cui la menomazione stessa incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali e personali, la valutazione è completata da indicazioni aggiuntive da esprimersi in forma esclusivamente descrittiva.4) La valutazione del danno biologico permanente deve essere formulata dopo stabilizzazione dei postumi, tenendo anche conto degli elementi prognostici aventi carattere di certezza o di elevata probabilità.5) La valutazione dovrà indicare se il danno biologico permanente può essere modificato dall’applicazione di protesi e/o di protesi e di idonei trattamenti.6) La valutazione del danno biologico permanente deve tener conto dello stato anteriore del danneggiato in rapporto alla maggiore o minore incidenza invalidante dei postumi che può derivarne.7) In caso di menomazioni plurime la percentuale del danno biologico permanente deve essere espressa in base alla valutazione della effettiva incidenza del complesso delle menomazioni stesse sull’integrità psico-fisica della persona comprensiva delle limitazioni dinamico-relazionali.8) Perdite anatomiche e perdite funzionali pur interessanti lo stesso arto, organo ed apparato possono comportare diversa quantificazione percentuale del danno biologico permanente.9) Le percentuali indicate nella tabella rappresentano valori orientativi, medi.10) La eventuale riduzione della capacità lavorativa del danneggiato è categoria diversa rispetto alla quantificazione percentuale del medesimo; essa verrà prioritariamente espressa in termini descrittivi ed eventualmente integrata da una sintesi quantitativa.
Rettificato con avvocatocesari il 12/05/2016 * 15:54
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