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Statuto Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada |
Aggiornato al 29 aprile
2005 |
ARTICOLO 1
(Costituzione) |
1. Sulla base della
esperienza e per continuare l’azione del Comitato italiano familiari
vittime della strada, sorto il 23 maggio 1998 con regolamento depositato
presso il notaio Luciano Amadio di Ascoli Piceno il 2 dicembre 1998 al
Rep. 126427/22339, и costituita la “Associazione italiana familiari e
vittime della strada, organizzazione non lucrativa di utilitа sociale
(Onlus)” giа cosм denominata come da atto 8.4.2000 notaio Alessandro
Marini di Roma Rep. 103648, denominata poi “Associazione vittime della
strada organizzazione non lucrativa di utilitа sociale (onlus)” come da
atto 25.5.2001 notaio Paolo Giunchi di Cesena Rep. 127524, e infine di
nuovo denominata “Associazione italiana familiari e vittime della strada,
organizzazione non lucrativa di utilitа sociale - onlus” come da atto
19/04/2002 del notaio Roberto Armati di Roma Rep. 6827. Il nome
dell’Associazione puт essere indicato anche con l’acronimo AIFVS. |
2. L’associazione и laica e indipendente
da ogni influenza ideologica, partitica e finanziaria. |
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ARTICOLO 2 (Sede) |
1. L’associazione ha
sede legale in 00144 Roma, viale Africa 112, presso lo studio del dott.
Stefano Brunati. |
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ARTICOLO 3 (Oggetto e scopo) |
1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalitа di solidarietа sociale. |
2. Essa и volta a fermare la strage stradale e dare
giustizia ai superstiti attraverso:
- la sensibilizzazione dei familiari delle vittime, delle stesse vittime
se sopravvissute e di quanti altri intendono impegnarsi per il
raggiungimento di quei fini;
- l’adesione dei detti soggetti alla associazione e la sua piщ ampia
possibile diffusione sul territorio italiano;
- il conforto umano e, quando possibile, l’assistenza psicologica e legale
tramite strutture convenzionate o la sensibilizzazione di quelle
pubbliche, agli associati che ne abbiano bisogno;
- un capillare lavoro di contatto con le realtа aggregate sul territorio,
dalla scuola alla strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici
giudiziari, ai partici politici, ai mezzi di comunicazione;
- il collegamento con qualsiasi organismo, di base o istituzionale,
concretamente rivolto all’attuazione di quei fini;
- la ricerca, l’individuazione, l’elencazione e la conoscenza di massa dei
problemi generali e particolari della incidentalitа stradale e delle sue
conseguenze cosм come delle soluzioni sperimentate o possibili;
- la duratura pressione sulle istituzioni a tutti i livelli per la piщ
ampia e puntuale applicazione delle norme esistenti e per l’approvazione
di nuove norme, anche proposte dalla associazione, che a livello di
prevenzione, repressione, andamento ed accelerazione dei processi penali e
civili ed equitа dei risarcimenti, risultino utili a quei fini;
- la ricerca, l’individuazione e la concretizzazione di posizioni
dialetticamente propositive nei confronti delle industrie motoristiche,
stradali, petroliere, dell’alcool, delle discoteche e di qualsiasi altra
categoria o struttura coinvolta nei problemi dell’incidentalitа stradale e
delle sue conseguenze;
- l’attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile
iniziativa nazionale, internazionale e locale su qualsiasi tema inerente o
collegato con quelli della sicurezza sulle strade e della giustizia per
vittime e superstiti. |
3. L’associazione puт, nel rispetto e per l’attuazione
dei fini sociali ed individuali sopra elencati, costituirsi parte civile
nei processi penali ed intervenire nei processi civili per infortuni
stradali riguardanti propri aderenti o terzi. |
4. L’Associazione puт emettere “titoli di solidarietа”. |
5. L’associazione non puт svolgere attivitа diverse da quelle sopra
indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle
accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle
stesse.
In ogni comunicazione rivolta al pubblico ed in ogni segno distintivo
dell’Associazione dovrа essere utilizzata la locuzione ONLUS |
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ARTICOLO 4 (Decentramento) |
1. L’associazione puт istituire sedi periferiche a
livello cittadino, provinciale e regionale, nonchй a livello di
circoscrizioni cittadine quando opportuno, su tutto il territorio
nazionale. |
2. I responsabili delle dette sedi sono nominati dalla presidenza e
possono per gravi motivi essere dichiarati decaduti dal consiglio
direttivo dell’associazione. |
3. Le sedi locali gestiscono autonomamente le iniziative decise
dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo dell’associazione e le altre che,
nell’ambito dei fini comuni, assumano in proprio. |
4. Il funzionamento delle sedi locali и disciplinato da norme per quanto
possibile analoghe a quelle del presente statuto e comunque di esse
rispettose. |
5. Il finanziamento delle sedi locali и operato secondo quanto disposto
dai commi 8 e 9 del successivo art. 5. |
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ARTICOLO 5 (Patrimonio ed entrate) |
1. Il patrimonio dell’associazione и costituito dai
beni mobili ed immobili che ad essa provengono a qualsiasi titolo, da
donazioni liberali, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e
privati, societа o persone fisiche e giuridiche, nonchй dagli avanzi di
gestione.
2. Per l’adempimento dei propri scopi l’associazione dispone delle
seguenti entrate:
- versamenti effettuati a qualsiasi titolo dai soci;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attivitа, come da
normativa vigente. |
3. Tutte le entrate di qualsiasi genere devono confluire nella cassa
nazionale della associazione. |
4. Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento
minimo da effettuarsi all’atto di adesione all’associazione da parte dei
soci. |
5. E’ in facoltа dei soci l’effettuazione di ulteriori versamenti alla
cassa della associazione a titolo di contributo all’attivitа generale o a
sue iniziative particolari. |
6. Tutti i versamenti sono a fondo perduto; in nessun caso pertanto, e in
particolare non per lo scioglimento dell’associazione o per la morte, il
recesso o l’esclusione per qualsiasi motivo del socio, puт farsi luogo
alla ripetizione di quanto a qualsiasi titolo versato alla associazione. |
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente,
non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nй per
successione a titolo particolare, nй per successione a titolo universale. |
8. Le quote associative ed i versamenti raccolti dalle sedi locali per
attivitа o iniziative della associazione a livello nazionale vengono
utilizzati per il loro 25% (venticinque per cento) in favore delle
attivitа ed iniziative della sede locale che li ha raccolti. Le donazioni
o i contributi genericamente destinati alle sedi locali ritornano per il
25% alla cassa nazionale.
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9. I versamenti raccolti dalle sedi
locali per qualsiasi altro titolo sono di loro intera competenza. |
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ARTICOLO 6
(Adesione) |
1. Possono aderire alla associazione
soltanto persone fisiche in possesso dei diritti civili previsti per la
loro etа. |
2. L’adesione all’associazione и a tempo indeterminato salvo recesso o
esclusione e si perfeziona con il versamento della quota associativa. |
2bis. Ogni socio и tenuto al versamento di una quota annua da versare
entro il 31 marzo. Il mancato versamento entro tale data impedisce per
l’anno l’esercizio del diritto di voto. |
3. Gli aderenti alla associazione si dividono nelle seguenti categorie:
- soci fondatori;
- soci.
- soci familiari o vittime in proprio. |
3a. Sono soci familiari i parenti anche adottivi entro il terzo grado
nonchй il coniuge o convivente di persone decedute o totalmente inabili a
seguito di sinistri stradali; sono soci vittime in proprio le persone che
a seguito di sinistri stradali hanno riportato una invaliditа permanente
pari o superiore al 33%. |
4. Chi intende aderire alla associazione deve rivolgere, anche attraverso
le strutture locali, espressa domanda al consiglio direttivo recante la
dichiarazione di condividere le finalitа che l’associazione si propone e
l’impegno ad osservarne lo statuto ed i regolamenti. |
5. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di
adesione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di
detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei
termini giudiziari); in assenza di riscontro nel termine predetto la
domanda si intende accolta. |
6. In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo non и tenuto ad
esplicitarne il motivo. |
7. Si dа luogo alla cancellazione del socio che risulta iscritto ad altra
associazione che svolga attivitа nazionale accertata come emulativa e
concorrenziale ed avente lo stesso scopo sociale dell’AIFVS. |
8. Chiunque aderisca alla associazione puт in qualsiasi momento comunicare
al suo consiglio direttivo la propria volontа di recedere; il recesso
pervenuto ha efficacia immediata. |
9. In presenza di gravi motivi chiunque aderisca alla associazione puт
esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo motivata ed a
lui comunicata; l’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo
alla comunicazione; nello stesso termine l’escluso puт adire il collegio
arbitrale dei probiviri e in tal caso l’efficacia dell’esclusione и
sospesa fino alla pronuncia. |
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ARTICOLO 7 (Soci fondatori) |
1. Sono soci fondatori gli aderenti a qualsiasi titolo al “Comitato
italiano familiari vittime della strada” ed alla “Associazione italiana
familiari e vittime della strada” i quali secondo le risultanze dei
rispettivi atti costitutivi hanno partecipato alla formazione dell’una o
dell’altra struttura. |
2. La qualitа di fondatore non attribuisce diritti e doveri diversi da
quelli di ogni altro socio.
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ARTICOLO 8 (Soci) |
1. I soci si dividono nelle seguenti
categorie a seconda della entitа, maggiore per i sostenitori rispetto agli
ordinari come per i benemeriti rispetto ai sostenitori, della quota
associativa loro richiesta nei termini determinati annualmente dal
Consiglio direttivo:
- ordinari,
- sostenitori;
- benemeriti. |
2. Tutti i soci, senza alcuna distinzione relativa alla loro collocazione
nelle dette categorie, hanno diritto:
- alla tessera (annuale) ed al distintivo (una tantum) della associazione,
ad informazioni periodiche da parte dei suoi organi nazionali o locali,
alla partecipazione a tutti i suoi momenti di iniziativa e di discussione
anche assembleare ed a livello sia nazionale che locale;
- al voto attivo e passivo in tutti i momenti di decisione ed elettivi
della vita dell’associazione e a livello sia nazionale che locale, in
questa seconda ipotesi limitatamente all’ambito territoriale della propria
sede.
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ARTICOLO 9 (Organi dell’associazione) |
1. Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente dell’Associazione;
- il vice presidente;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri. |
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ARTICOLO 10
(L’assemblea) |
1. L’assemblea и l’organo deliberativo
dell’associazione e possono parteciparvi tutti i soci la cui domanda sia
stata accettata dal Consiglio direttivo. |
2. L’assemblea si riunisce annualmente per l’approvazione del bilancio
consuntivo relativo all’anno precedente e preventivo relativo all’anno
successivo nonchй, in via straordinaria, quando venga richiesta a sensi
del successivo comma 5. |
3. Oltre che all’approvazione dei bilanci l’assemblea
provvede;
- alla elezione del presidente, degli altri componenti il consiglio
direttivo, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei
conti;
- a delineare gli indirizzi generali dell’attivitа dell’associazione ed a
proporre al Consiglio direttivo, per la attuazione, iniziative di ogni
natura ed ampiezza;
- a decidere eventualmente la costituzione di commissioni e comitati
scientifici, l’istituzione di gruppi di lavoro o di rapporti di consulenza
cosм come qualsiasi altra attivitа od azione utile ai fini
dell’associazione;
- a deliberare eventuali modifiche al presente statuto;
- a deliberare ove occorra sull’eventuale destinazione di utili o avanzi
di gestione comunque denominati, nonchй di fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, qualora ciт sia consentito dalla legge
e dal presente statuto;
- a deliberare eventualmente lo scioglimento e la liquidazione
dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio. |
4. Salvo contraria disposizione del presente Statuto, l’assemblea decide
sempre con voto palese e a maggioranza semplice. |
5. L’assemblea и normalmente convocata dal presidente della associazione
su propria iniziativa ovvero su mandato del consiglio direttivo ovvero su
richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il consiglio direttivo o
della maggioranza dei componenti il collegio dei revisori dei conti o di
almeno 1/5 (un quinto) dei soci previa richiesta raccomandata al
presidente che comunica la convocazione entro dieci giorni dal
ricevimento; nell’inerzia del presidente gli stessi componenti o soci
possono convocarla direttamente. |
6. La convocazione avviene per lettera, o mezzo equivalente, spedita ai
soci almeno 20 (venti) giorni prima dell’assemblea indicante il luogo, la
data, l’ora e l’ordine del giorno dell’assemblea stessa. |
7. La lettera di convocazione deve contenere anche l’esposizione
sommaria dei principali argomenti previsti per la discussione e
precisare eventuali proposte di modifica allo Statuto nonchй le
modalitа del voto per delega.
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8. Ogni socio puт avere delega da non piщ di due altri soci, iscritti
entro il termine di cui all’art. 6 c. 2bis.9. L’assemblea si considera costituita con l’intervento fisico di
almeno un terzo dei soci; trascorsa mezz’ora dalla prima convocazione
l’assemblea si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero
dei soci presenti, purchй non inferiore a venti.
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10. La presidenza della associazione in carica all’inizio della
assemblea provvede, prima della sua apertura e occorrendo durante il
suo corso, alla verifica del diritto di presenza e voto degli
intervenuti, e della validitа delle deleghe esibite.
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11. All’inizio di ogni sessione giornaliera l’assemblea elegge tra i
soci presenti un presidente che la conduce mentre alla verbalizzazione
provvede il segretario del Consiglio direttivo in carica.
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ARTICOLO 11 (Il consiglio
direttivo) |
1. L’associazione и amministrata da un consiglio direttivo normalmente
eletto dalla assemblea ordinaria e formato, a scelta dell’assemblea, da
un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 13 (tredici) componenti, tutti
eletti tra i soci. |
1a. Almeno due terzi dei consiglieri devono essere soci familiari o
vittime in proprio. |
2. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso. |
3. Il consiglio direttivo resta in carica due anni e i consiglieri sono
rieleggibili senza limitazioni. |
4. Il consiglio direttivo nomina al proprio interno il vice-presidente,
il tesoriere ed il segretario. |
4a. Il presidente e il vice presidente devono essere soci familiari o
vittime in proprio. |
5. Se vengono a mancare per qualsiasi causa:
- uno o piщ consiglieri, quelli rimasti in carica provvedono, nel
rispetto della proporzione di cui al comma 1a, a sostituirli; i
consiglieri cosм nominati restano in carica fino alla prima assemblea;
- almeno la metа dei consiglieri, si intende decaduto l’intero
consiglio direttivo e deve convocarsi l’assemblea per l’elezione di un
nuovo consiglio;
- tutti i consiglieri, deve essere convocata d’urgenza l’assemblea per
l’elezione del nuovo consiglio. |
6. Il consiglio direttivo:
- attua le iniziative decise dall’assemblea;
- decide sulle domande e su ogni altra questione riguardante
l’adesione, il recesso e l’esclusione dei soci di qualsiasi categoria;
- stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale per i soci;
- svolge funzione di collegamento e informazione tra e verso i
responsabili locali;
- esamina i bilanci consuntivo e preventivo;
- prepara o approva le lettere di invito di cui ai commi 6 e 7
dell’art. 10;
- provvede a qualsiasi altro atto di ordinaria amministrazione
dell’associazione. |
7. Il consiglio direttivo si riunisce di norma ogni mese, fisicamente o
anche telematicamente ove a tutti possibile, ed in via straordinaria
ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente, o previa
richiesta allo stesso da parte del vice presidente o di almeno la metа
dei consiglieri. Il presidente comunica la convocazione entro dieci
giorni dalla richiesta. |
8. Il consiglio и validamente convocato se vi prendono parte, anche per
procura, almeno la metа dei consiglieri. Ciascun consigliere puт avere
una sola delega. |
9. Il consiglio delibera con voto palese ed a maggioranza semplice dei
presenti; in caso di paritа di voti il voto del presidente vale doppio. |
10. Il segretario redige verbale, firmandolo insieme col presidente
dell’associazione, di ogni riunione del consiglio direttivo. |
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ARTICOLO 12 (Il presidente) |
1. Il presidente
rappresenta legalmente l’associazione a tutti i livelli ed in tutte le
sedi. |
2. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente puт per
singoli adempimenti, di straordinaria amministrazione, attribuire la
rappresentanza dell’associazione ad altri consiglieri o ad estranei al
consiglio. |
3. Il presidente cura, sulla base delle direttive emanate
dall’assemblea ed ove occorra delegando singole funzioni ad altri
consiglieri, l’attuazione concreta delle deliberazioni del consiglio
direttivo riferendo a tale organo circa l’attivitа compiuta; cura piщ
in generale l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi
eccezionali di necessitа ed urgenza puт compiere atti di straordinaria
amministrazione dei quali riferirа al consiglio direttivo; sorveglia il
buon andamento dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e
dei regolamenti, ne promuove la modifica ove se ne presenti
l’eventualitа; convoca e presiede il consiglio direttivo; cura la
predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da
sottoporre al consiglio direttivo e poi all’approvazione
dell’assemblea, corredando i detti bilanci di apposite relazioni. |
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ARTICOLO 13 (Il vice presidente) |
1. Il vice presidente sostituisce il
presidente in ogni sua attribuzione quando questi sia impedito o
fornisca espressa delega.
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ARTICOLO 14 (Il segretario) |
1. Il segretario
coadiuva il presidente, il vice presidente ed il consiglio direttivo;
cura, mantiene ed aggiorna la documentazione relativa ai responsabili
locali, ai soci, ai terzi con i quali l’associazione и in contatto, ai
mezzi di comunicazione e ad ogni altra situazione di interesse sociale;
cura la tenuta del libro dei verbali delle assemblee, del consiglio
direttivo e dei soci cosм come l’albo dei benemeriti dell’Associazione.
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ARTICOLO 15 (Il tesoriere) |
1. Il tesoriere
mantiene e gestisce la contabilitа e la cassa della associazione
rispondendone nei confronti del consiglio direttivo e riferendone lo
stato ad ogni sua riunione, cura la tenuta dei libri, predispone dal
punto di vista contabile i bilanci preventivo e consuntivo insieme con
idonea relazione di accompagno.
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ARTICOLO 16 (Il
collegio dei revisori dei conti) |
1. Il collegio dei
revisori dei conti и formato da tre componenti effettivi e due
supplenti, questi ultimi subentrando in ogni caso di impedimento o
cessazione di un componente effettivo, tutti eletti tra i soci. |
1a. Almeno i due terzi dei componenti effettivi devono essere soci
familiari o vittime in proprio. |
2. L’incarico di revisore dei conti и incompatibile con la carica di
consigliere. |
3. Per la durata in carica, la rieleggibilitа ed il compenso valgono le
norme dettate per i componenti del consiglio direttivo. |
4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei
revisori dei conti, partecipano alle adunanze del consiglio direttivo
con facoltа di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare
tenuta della contabilitа dell’associazione e dei relativi libri, danno
parere sui bilanci. |
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ARTICOLO 17 (Il collegio dei
probiviri) |
1. Il collegio dei probiviri и formato da tre
componenti effettivi e due supplenti, questi ultimi subentrando in ogni
caso di impedimento o cessazione di un componente effettivo, tutti
eletti tra i soci. |
1a. Almeno i due terzi dei componenti effettivi devono essere soci
familiari o vittime in proprio. |
2. Per la durata in carica, la rieleggibilitа ed il compenso valgono le
norme dettate nel presente statuto per i componenti del consiglio
direttivo. |
3. Il collegio decide secondo equitа e senza
formalitа di procedura sulle controversie insorte tra i soci cosм come
su quelle insorte fra questi e l’associazione o i suoi organi. |
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ARTICOLO 18 (Comitati scientifici,
consulenti, gruppi di lavoro) |
1. Il consiglio direttivo dell’associazione,
nell’ambito delle concrete capacitа di organizzazione e di spesa,
costituisce commissioni o comitati scientifici – a fini di ricerca,
consulenza, elaborazione ovvero organizzazione nei campi e per gli
aspetti di cui all’art. 3 del presente statuto - composti da 3 a 30
membri scelti, ove necessario anche al di fuori della struttura, per
particolari qualitа o conoscenze o esperienza nei rispettivi campi,
determinandone la durata operativa, scegliendone eventualmente il
presidente ed attribuendo ove utile e possibile un budget di spesa alla
struttura cosм costituita o un compenso a corpo per i suoi componenti;
decide inoltre, anche per scopi di organizzazione della struttura o
delle iniziative, di utilizzare servizi esterni di segreteria o di
consulenza.
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ARTICOLO 19
(Libri dell’associazione) |
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla
legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle
deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo e dei revisori
dei conti nonchй, nel pieno rispetto delle norme sul rispetto della
privatezza, il libro o registro o schedario dei soci dell’Associazione.
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ARTICOLO 20 (Albo dei benemeriti) |
1. E’ istituito un albo dei benemeriti
dell’Associazione nel quale possono essere iscritte, su decisione del
consiglio direttivo, le persone fisiche e giuridiche e le altre
strutture che alla stessa Associazione abbiano dato contributi di
particolare importanza.
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ARTICOLO 21 (Bilanci) |
1. Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31
dicembre di ogni anno.
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2. Il consiglio direttivo и tempestivamente convocato prima
dell’assemblea annuale per definire, sulla base degli schemi
predisposti dal tesoriere a mente dell’articolo 15, il bilancio
consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo dell’anno
successivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
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ARTICOLO 22 (Avanzi di gestione) |
1. All’associazione и vietato distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchй
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di
utilitа sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano
parte della medesima ed unitaria struttura.
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ARTICOLO 22a (Modifiche allo
statuto) |
1. Le disposizioni di cui alla
intestazione del presente statuto per quanto riguarda la denominazione
dell’Associazione e quelle di cui all’art. 1 comma 1, all’art. 6 commi
3 ultimo alinea e 3a, all’art. 11 commi 1a, 4a e 5 primo alinea,
all’art. 16 comma 1a, all’art. 17 comma 1a, nonchй le disposizioni del
presente articolo possono essere modificate soltanto con la maggioranza
qualificata dei due terzi dei soci familiari o vittime in proprio
presenti in assemblea. |
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ARTICOLO 23 (Scioglimento) |
1. In caso di suo
scioglimento per qualunque causa l’associazione ha l’obbligo di
devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di
utilitа sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilitа, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
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ARTICOLO 24 (Clausola
compromissoria) |
1. Qualunque controversia sorta in ordine
all’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa
formare oggetto di compromesso sarа rimessa al giudizio di un arbitro
che giudicherа secondo equitа e senza formalitа di procedura, dando
luogo ad arbitrato irrituale. |
2. L’arbitro sarа scelto dalle parti contendenti di comune accordo; in
mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarа provveduto dal
Presidente del Tribunale di Roma. |
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ARTICOLO 25 (Autoritа vigilante) |
1. L’associazione и
sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Interno.
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ARTICOLO 26 (Legge applicabile) |
Per la disciplina
di quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in
subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile nonchй
alle disposizioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive
modifiche e integrazioni. |
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