TRIBUNALE DI PISA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.9/2001 R.G. Sent.
Il Giudice per le indagini preliminari, Dr. Alberto De Palma, all'udienza del 18.1.2001
ha pronunciato, a seguito di rito abbreviato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale N. 823/2000 R.G.N.R. e N. 335/2000 R.G. GIP
contro;
OSTROVICA ARDIAN nato a Tirana (Albania) il 29.6.1966
attualmente ristretto
p.q.c.
presso la Casa Circondariale di Pisa - DETENUTO P.Q.C. PRESENTE.
(arrestato il 5.2.2000- convalida arresto e ordinanza cust. caut. in carcere il
8.2.2000)
difeso di fiducia dagli Avv. Carlo Alberto Antongiovanni di Viareggio e Rolando Rossi
di Pisa, entrambi presenti;
Le PARTI CIVILI:
- CEI BRUNO nato a Cascina il 8.3.1930, non presente - LOGLI LOREDANA nata a Pisa il
24.9.1937, non presente - CEI MAURIZIO nato a Pisa il 13.4.1966, non presente - CEI
STEFANIA nata a Pisa il 11.6.1968, presente - prossimi congiunti di CEI Sonia;
- rappresentati e difesi dall'Avv. Giovarmм Flora di Firenze e dall'Avv. Gino
Mannocci di Pisa - entrambi presenti;
- BADALASSI LIDA nata a Pontedera il 28.9.1940 residente in Cascina loc. San Frediano a
Settimo via F. Palasciano n. 2, elettivamente domiciliata ex art. 10015 c.p.p. presso lo
studio dell'Avv. Fabrizio Bianchi in Pisa, via Vittorio Veneto n. 18, non presente
- prossimo congiunto di BETTI Susi;
- rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Bianchi di Pisa - presente;
- BETTI LISA nata a Cascina il 16.12.1970 residente in Cascina loc. San Frediano a Settimo
via F. Palasciano n. 2, elettivamente domiciliata ex art. 100/5 c,p.p. presso lo studio
dell'Avv. Claudio Bianchi in Pisa, via Vittorio Veneto n. 18, presente - prossimo
congiunto di BETTI Susi;
- rappresentata e difesa all'Avv. Claudio Bianchi di Pisa - presente
- FRANCHI DINO nato a Pontedera il 12.ll.l995 residente in Cascina viale della Repubblica
n. 164, presente - MORGANTI FEDORA nata a Cascina il 29.10.1932 ivi residente in
viale della Repubblica n.164, non presente - FRANCHI ALESSANDRO nato a Cascina il
17.4.1974 ivi residente in via della Repubblica n. 164, presente - (prossimi congiunti di
FRANCHI Sabrina);
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- rappresentati e difesidall'Avv. Sonia Ticciati di Pontedera - non
presente, sostituita dall'Avv.Luca Poldaretti di Cascina come da delega in atti.
IL RESPONSABILE CIVILE:
LA FONDIARIA ASS.NI S.p.A. in qualitа di impresa territorialmente
designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, corrente in Firenze P.zza della
Libertа n. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dr. Roberto Tretter -
rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Lucifero del foro di Pisa - non presente,
sostituito dall'Avv. Paola Volpi di Pisa - presente, come da delega in atti.
Pubblico Ministero: Dr. Giancarlo Dominijanni, presente;
IMPUTATO
dei delitto p. e p, dagli artt. 56 e 575 c.p. per aver posto in
essere atti diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Lekstakaj Admir,
speronandolo piщ volte a forte velocitа con il proprio veicolo Mнtsubishi Pajero, tg.
LU 472373, evento che non si и verificato per cause indipendenti dalla sua volontа.
del delitto p. e p. dall'art. 575 c.p. per avere, nel tentativo di
determinare la morte del Lekstakaj Admir, con la condotta di cui al capo
che precede, invaso la carreggiata opposta al senso di marcia da lui percorso,
scontrandosi frontalmente con l'autovettura Citroen Saxo sulla quale viaggiavano Cei
Sonia, Franchi Sabrina e Betti Susi, cagionando la morte delle stesse.
Tutti fatti commessi in Vecchiano il 5.2.2000.
Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. per avere agito per motivi futili
rappresentati dall'avere posto in essere entrambi i reati a lui contestati per una banale
lite dovuta a una ragazza di nazionalitа russa, avvenuta precedentemente in un bar di
Pisa, tra il medesimo imputato e un gruppo di cittadini di nazionalitа albanese al quale
apparteneva il Lekstakaj Admir. (aggravante contestata all'udienza dell'11.1.2001)
Conclusioni delle parti:
Il Pubblico Ministero chiede condanna dell'imputato alla pena di anni
20 di reclusione, (pena base anni 30 di reclusione, esclusione della concessione delle
attenuanti generiche o in ipotesi da considerare equivalenti all'aggravante dei futili
motivi
Il difensore della parte civile Badalassi Lida, Avv. Fabrizio
Bianchi, deposita conclusioni scritte di cui viene data lettura: "Voglia il Giudice,
ritenuta la pena responsabilit dell'imputato in ordine al reati ascrittigli, condannarlo
alla pena di giustizia, ritenuti altresм la responsabilitа civile dello stesso ex art.
2054 c.c., nonchй l'obbligo ala prestazione della garanzia assicurativa ex art. 19 lett.
b) L. 990/69 da parte de La Fondiaria Assicurazioni Spa, con sede in Firenze, nella
qualitа di Impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, condannare l'imputato ed il responsabile
civile, in solido fra loro, al risarcimento in favore di essa P.C. Badalassi Lida, quale
madre convivente ed erede legittima della defunta Betti Susi, dei danni tutti,
patrimoniali e non patrimoniali a persona e cose, nessuno escluso, cagionati dal fatto
illecito commesso dall'Ostrovica nella misura da liquidarsi in separato giudizio, comprese
le rivalutazioni e gli interessi di legge, con l'assegnazione di una provvisionale
immediatamente esecutiva a titolo di danno morale non infenriore a Ј.
400.000.000 e con la rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile
come da nota che si produce".
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Il difensore della parte civile Betti Lisa, Avv. Claudio Bianchi,
deposita conclusioni scritte di cui viene data lettura "Voglia il Giudice, ritenuta
la penale responsabilitа dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli, condannarlo alla
pena di giustizia; ritenuti altresм la responsabilitа civile dello stesso ex art. 2054
c.c., nonchй l'obbligo alla prestazione di garanzia assicurativa ex art. 19 lett. b) L.
990/69 da parte de La Fondiaria Assicurazioni Spa, con sede in Firenze, nella qualitа di
Impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, condannare l'imputato ed il responsabile civile, in
solido fra loro, al risarcimento in favore di essa P.C. Betti Lisa, quale sorella ed erede
legittima della defunta Betti Susi, dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali,
a persona e cose, nessuno escluso, cagionati dal fatto illecito commesso
dall'Ostrovica nella misura da liquidarsi in separato giudizio, comprese le rivalutazioni
e gli interessi di legge, con l'assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva
a titolo di danno morale non inferiore a Ј. 170.000.000 e con la nfusione delle spese di
costituzione e difesa della parte civile come da nota che si produce".
Il difensore delle parti civili Franchi Dino, Morganti Fedora e
Franchi Alessandro, Avv. Sonia Ticciati, sostituita dall'Avv. Luca Poldaretti, deposita
conclusioni scritte di cui viene data lettura: "Voglia Codesto Ill.mo Giudice
dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pisa, affermata la penale responsabilitа
dell'imputato Ostrovica Ardian in ordine al reati allo stesso ascritti nel presente
procedimento, condannarlo alla pena che sarа ritenuta di giustizia, condannarlo in solido
con il responsabile civile altresм al pagamento della somma di Ј. .350.000.000, oltre
agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 5.2.2000 fino al
saldo, a titolo di risarcimento di tutti i danni, dichiarandone la provvisoria esecuzione
ai sensi dell'art. 540 co. 1 c.p.p. in ragione della particolare gravitа dei fatti, della
gravitа del danno e delle modeste condizioni economiche delle parti; voglia in subordine
e comunque disporre, al sensi degli artt. 539 co. 2 e 540 co. 2 c.p.p., il pagamento a
carico del predetto di una provvisionale immediatamente esecutiva e comunque non inferiore
a Ј. 750.000.000, ed in ogni caso con condanna dello stesso al pagamento delle spese di
costituzione e di difesa di parte civile come da allegata notula, con ogni consequenziale
pronuncia di ragione e di legge".
I difensori delle parti civili Cei Bruno, Logli Loredana, Cel
Maurizio e Cel Stefania -Avv.ti Giovanni Flora e Gino Mannocci
- depositano conclusioni scntte di cui viene data lettura
"Voglia Codesto Ill.mo Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Pisa,
affermata la penale responsabilitа dell'imputato Ostrovica
Ardian in ordine al reati allo stesso ascritti nel presente procedimento, condannarlo alla
pena che sarа ritenuta di Giustizia, altresм condannando l'imputato in solido con il
responsabile civile, la Fondiaria Assicurazioni S.p.A. quale impresa designata per la
Toscana del Fondo di Garanzia per le vittime della strada al pagamento della somma di Lire
1.056.140.400, o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre a
rivalutazione monetaria e interessi legali a decorrere dal 4.2.2000 fino al saldo, a
titolo di risarcimento di tutti i danni materiali, morali e biologici subiti dalle parti
civili costituite, dichiarandone la provvisoria esecuzione al sensi dell'art. 540, co. 1 c.p.p. in ragione della particolare gravitа dei fatti, della
gravitа del danno e delle modeste condizioni economiche delle parti; voglia, in subordine
e comunque, disporre, ai sensi degli artt. 539 comma 2° e 540 comma 2' del c.p.p., il
pagamento a carico dei predetti in solido fra loro di una provvisнonale immediatamente
esecutiva dell'ammontare di Giustizia e comunque non inferiore a lire 750.000.000, o
quella diversa, maggiore o minore, n'tenuta di giustizia, ed in ogni caso con condanna
degli stessi in solido fra loro al pagamento delle spese di costituzione e di difesa di
parte civile come da allegate notule; con ogni consequenziale pronuncia di ragione o di
legge"
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Il difensore dei Responsabile civile S.p.A. La Fondiaria Ass.ni, Avv.
Paola Volpi deposita conclusionм scritte: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
disattesa ogni contraria eccezione, istanza e deduzione, in via pregiudiziale, accertare e
dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Fondo di Garanzнa Vittime della
Strada poichй la fattispecie in esame costituisce un'ipotesi di responsabilitа dolosa
del responsabile del sinistro; nel merito subordinato, in via principale, rigettare le
domande tutte formulate nei confronti della concludente perchй infondate in fatto ed in
diritto; in ipotesi, contenere la condanna entro il massimale di legge vigente al momento
del sinistro, con espressa esclusione di ogni ipotesi di mala gestio e con esplicita
esclusione dei risarcimento del preteso danno biologico e morale iure hereditatis vantato
dalle parti civili richiedenti perchй giuridicamente inammissibile (Cass. Civ. 4910/96 e
Trib. Pisa n. 736/97) e del loro preteso danno biologico e patrimoniale iure proprio
perchй del tutto carenti della necessaria prova (Corte Cost.le 72/94)".
Il difensore dell'imputato, Avv. Rolando Rossi, conclude chiedendo
l'assoluzione per il reato di cui al capo a) perchй il fatto non sussiste o perchй non
costituisce reato e derubricazione dell'imputazione sub b) in quella di omicidio colposo
plurimo, condanna al minimo della pena e concessione delle attenuanti generiche.
Il difensore dell'imputato, Avv. Carlo Alberto Antongiovanni si
associa alle conclusioni del codifensore Avv. Rossi e produce memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alle ore 03.35 circa del giorno 5 febbraio 2000 una pattuglia della
Polizia Stradale di Lucca intervenne sulla SS 1 Aurella, In localitа La Costanza del
Comune di Vecchiano, dove si era verificato un sinistro stradale nel quale erano rimasti
coinvolti tre autoveicoli: 1) il fuoristrada Mitsubishi Pajero con targa LU/472373, a
bordo del quale, accasciato sul volante e ferito, vi era il guidatore Ostrovica Ardian, di
nazionalitа albanese- 2) l'autovettura Peugeot 205 con targa FI/L81807, il cui
conducente, tale Lekstakaj Admir, altro albanese, si era allontanato e sarebbe stato piщ
tardi rintracciato e tratto in arresto per violazione dell'art. 198 commi 6 e 7 Cod. della
Strada; 3) l'autovettura Citroen Saxo, targata AV 101 FE, all'intemo della quale vi erano
i corpi esanimi di Betti Susi, Franchi Sabrina e Cei Simona, tre amiche che stavano
rientrando a Cascina dopo avere trascorso la serata in Versilia.
Dai primi rilievi emergeva che il fuoristrada, marciante in direzione di Viareggio, dopo
avere tamponato l'autovettura Peugeot, aveva sbandato sulla corsia di sinistra e colliso
frontalmente con la Citroen condotta dalla Betti, che proveniva dalla direzione contraria.
Il decesso delle tre occupanti la Citroen era constatato da un medico intervenuto sul
posto su richiesta degli investigatori.
Ostrovica era medicato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Viareggio e i risultati
delle analisi del sangue (pag. 17) evidenziavano l'assunzione di benzodiazepine e, quel
che и piщ significativo, un profondo stato di ebbrezza, attestato dal valore
dell'etanolo (246 mg/dl, a fronte del valore limite di 80 mg/dl). Mentre si trovava nei
locali del Pronto Soccorso, Ostrovica ripeteva piщ volte ad alta voce la frase:
"dovevo (oppure: volevo) ammazzarli tutti", e quando il dott. Enrico Marinai lo
informava della necessitа di applicare punti di sutura all'intemo della bocca, esclamava:
"In bocca mi ci dovrebbe mettere una pistola e spararmi" (pag. 19)
Una prima spiegazione riguardo alla dinamica del sinistro era fornita dal Lekstakaj,
fermato dalla Polizia a Migliarino: - egli stava percorrendo la via Aurella, con direzione
di marcia Pisa - Viareggio e ad una velocitа di circa 70/80 km orari, quando, in
corrispondenza della progressiva km. 349, era stato "piщ volte tamponato" dal
fuoristrada; - la Peugeot aveva cozzato contro il guardrail di destra mentre il veicolo
tamponante aveva sbandato e si era scontrato frontalmente contro la Citroen; - Lekstakaj,
che sentiva un dolore ad una gamba,
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aveva chiesto ad un automobilista di passaggio il favore di
accompagnarlo al Pronto Soccorso, ma era stato fatto scendere nei pressi dell'Hotel
"Holiday Inn" di Migliarino e si era poi presentato alla pattuglia della Polizia
Stradale ferma al casello di Pisa Nord.
I ragguagli offerti dal Lekstakaj e l'analisi dei rilievi eseguiti sul luogo
dell'incidente indussero gli investigatori a concludere che Ostrovica avesse
intenzionalmente speronato l'autovettura Peugeot che, per la violenza dell'urto contro il
guardrall, aveva subмto il distacco della ruota anteriore destra, ritrovata nel fosso di
scolo laterale. L'iniziativa dell'Ostrovica aveva prodotto esiti rovinosi perchй i
veicoli antagonisti, continuando affiancati la marcia мn senso obliquo rispetto all'asse
della strada, erano finiti nella corsia opposta dove il fuoristrada aveva urtato contro il
guardrail di sinistra e colliso lateralmente con la fiancata sinistra della Peugeot;
quindi il fuoristrada aveva sopravanzato la suddetta autovettura e si era presentato alla
scontro frontale con la Citroen che era stata respinta all'indietro per circa 20 metri.
Nella situazione di quiete la Peugeot era venuta a incastrarsi tra il guardrail di sinistra e la Mitsubishi Pajero; la Citroen Saxo sм
era invece disposta trasversalmente, quasi a contatto con la Mitsubishi, dopo avere
compiuto una rotazione in senso orario. Tutto ciт era accaduto, in base alle tracce
rilevate, nello spazio di cмrca 170 metri in un tratto pianeggiante di strada a due
corsie con andamento curvilineo volgente a destra secondo la direttnice
di marcia Pisa -Viareggio. (vedi informativa in data 6 febbraio 2000, a pag. 33)
Questa ricostruzione и stata condivisa dal consulente tecnico nominato dal PM, il quale,
con riguardo al momento dell'urto (che interessт la parte anteriore destra del
fuonistrada e quella posteriore sinistra dell'autovettura), ha indicato in circa 110 Km/h
la velocitа del fuoristrada e мn circa 80 Km/h quella della Peugeot, ed ha concluso che,
nonostante gli urti successivi, la decelerazione della Mitsubishi Pajero fu di soli 25
Km/h, stimando in circa 80 - 85 Krn/h la velocitа residua all'atto dello scontro frontale
con la Citroen (vedi relazione a pag. 388).
Constatato lo stato di ebbrezza del conducente e valutati gli effetti disastrosi della sua
condotta di guida, gli investigatori dichiarano in arresto l'Ostrovica.
***
Interrogato in carcere dal PM il 6 febbraio 2000 (pag. 43), Admir
Lekstakaj (di anni 18) spiegт di avere mantenuto il controllo della autovettura a seguito
di un primo urto, che aveva interessato la parte centrale del cofano posteriore della
Peugeot; un secondo tamponamento (quello incentratosi nello spigolo sinistro
dell'autovettura da lui condotta) era stato invece molto forte e, in conseguenza di esso,
Lekstakaj aveva perso il dominio del veicolo che aveva urtato contro il guardrail; a quel
punto si era sollevato il cofano anteriore togliendo al Lekstakaj la visuale. Lekstakaj
sostenne di non conoscere Ostrovica, del cui comportamento aggressivo dichiarт dм non
riuscire a comprendere il senso.
Questa ricostruzione dei fatti venne confermata nell'interrogatorio reso il giorno 8
febbraio al GIP, che convalidт l'arresto, ma dispose l'immediata scarcerazione del
Lekstakaj, nei confronti del quale il PM non aveva formulato richieste cautelari (pag.
113). La posizione del Lekstakaj, indiziato di violazione dell'art. 189 Cod. della Strada,
sarebbe stata poi stralciata dal PM con decreto in data 9 marzo 2000 (pag. 270).
Nel corso dell'interrogatorio ex art. 294 CPP, Ostrovica somministrт al GIP la seguente
versione difensiva: - residente in Viareggio, aveva lavorato come "operaio
alberghiero", da ultimo presso l'albergo "Villa Roberta" ed era stato
licenziato perchй non aveva ottenuto la sanatona; - per vivere si era messo a fare il
commercio di autovetture da esportare in Albania, - deciso a partire per l'Albania il 5
febbraio (sabato), aveva stipulato un contratto di assicurazione provvisoria per il
fuonistrada; - la copertura assicurativa era valida per cinque giorni e sarebbe scaduto il
sabato; - la sera del 4 febbraio egli si era trattenuto fino alle ore 18 circa nel bar
"Derby", gestito in Viareggмo dall'amico italiano Carmine lanniciello, bevendo
un solo aperitivo, poi era tornato a casa, dove aveva consumato una cena frugale ("Ho
mangiato solo un po' di pane e formaggio. Non ho bevuto nulla, anche perchй a casa non
tengo alcolici"); - alle ore 22.00 circa era uscito di casa e si era diretto alla
volta di
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Navacchio dove contava di incontrare, presso il Centro di Accoglienza,
il connazionale Fatmir Imeri; - a Navacchio era giunto verso mezzanotte e a quell'ora,
chiuso il Centro di Accoglienza e irreperibile l'amico, Ostrovica aveva pensato bene di
recarsi a Pisa per fбre una passeggiata e chiedere notizie di Fatmir agli albanesi che
avrebbe incontrato in cittа; - si era anche fermato in un bar, consumando un aperitivo
analcolico, era risalito in macchina, aveva fatto un giro per Pisa e poi si era diretto
verso Viareggio con l'intenzione di rientrare a casa; -mentre procedeva a velocitа
moderata (circa 70 Km/h), aveva colto il segnale dei fari di una autovettura che chiedeva
strada e si era accostato a destra per agevolare il sorpasso, ma subito dopo, senza alcun
motivo, aveva aumentato la velocitа; - all'improvviso il sorpassаnte aveva rallentato e
allora Ostrovica aveva frenato e tentato di evitare l'urto, in seguito al quale aveva
battuto la testa contro il parabrezza e lo stemo contro il volante; - da quel momento
Ostrovica ricordava soltanto di essersi risvegliato verso le ore 10 o 11 del mattino in
ospedale.
Ostrovica negava di conoscere il conducente della Peugeot,
dichiarava essere del tutto nuovo il nome di Lekstakaj Admir e di non conoscere altri
componenti la famiglia Lekstakaj, non ricordava di avere pronunciato le frasi riferite dal
dott. Marinai, non escludeva che il fuoristrada avesse potuto tamponare ulteriormente la
Peugeot dopo il primo urto, a seguito del quale egli aveva perso i sensi.
Con ordinanza in data 8 febbraio 2000 il GIP, accogliendo la richiesta dei PM, applicava
ad Ostrovica la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di tentato omicidio
in danno di Lekstakaj Admir e di omicidio volontario in danno di Cei Sonia, Franchi
Sabrina e Betti Susi.
Premesso che occorreva chiarire i rapporti tra i due albanesi ed il movente della azione
aggressiva, il GIP osservava come la reiterazione degli atti (due speronamenti compiuti, a
velocitа elevatissima, con un automezzo del peso di ben 1.8 tonnellate) e le parole
pronunciate in ospedale rendessero evidente la intenzione di uccidere Lekstakaj; nel porre
in essere tale dissennata condotta di guida, l'Ostrovica aveva certamente notato il
bagliore dei fari delle autovetture che sopraggiungevano dalla direzione opposta (quella
guidata dalla Betti, seguita da altra condotta dalla teste oculare Elena Del Sarto) ed
aveva consapevolmente accettato l'eventualitа che il proprio veicolo, o quello condotto
dal Lekstakaj, invadessero la corsia di sinistra, cagionando uno scontro il cui bilancio
non avrebbe potuto essere che mortale. L'atteggiamento psicologico riguardo all'evento di
morte delle tre donne era pertanto rapportabile al dolo eventuale, non alla colpa con
previsione, che presuppone il convincimento soggettivo di poter dominare la concatenazione
degli eventi: nemmeno il piщ esperto dei guidatori - rilevava il GIP - avrebbe potuto
ragionevolmente ritenere di essere in grado di controllare il veicolo, e mantenerlo nella
corsia di competenza, dopo una senie di tamponamenti ad elevata velocitа; tanto meno
questa certezza aveva albergato nella mente dell'ubriaco Ostrovica, il quale, deciso ad
attentare alla vita dei suo antagonista, non aveva desistito da tale proposito, nella
piena consapevolezza di porre a rischio anche la vita di terzi.
***
Le indagini, orientate alla ricerca di un valido movente, condussero ad
alcune significative acquisizioni.
Emerse in primo luogo che Lekstakaj Admir, insieme ai fratelli Ermir e Edmund, era
associato ad un gruppo di albanesi, originari della cittа di Lezhe, i quali erano dediti
allo sfruttamento di prostitute in Migliarino Pisano. L'autovettura Peugeot FI/81807,
intestata a Lekstakaj Gjok Luigj (altro fratello di Admir), era stata notata alle ore
02.00 del giorno 11 novembre 1999 in Migliarino, in zona deputata all'esercizio del
meretricio, con alla guida certo Prendushi Gjovalin, compaesano del Lekstakaj. Lo stesso
Lekstakaj", la sera del 7 dicembre 1999 era uscito da un bar di Montecatini con la
prostituta Begaz Mirella e, postosi alla guida della Peugeot, aveva accompagnato la donna
fino a Migliarino, dove l'aveva lasciata ad esercitare il mestiere.
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Si accertт, inoltre, che il Lekstakaj e l'Ostrovica Ardian avevano
reso dichiarazioni reticenti e
menzognere durante gli interrogatori.
A questo proposito, va detto che il PM aveva rilasciato un permesso di colloquio alla
moglie (Rapi Fatbardha) e al cugino (Nurcellari Arben) di Ostrovica, disponendo al
contempo, in via di urgenza, l'intercettazione ambientale, e che il relativo decreto era
stato convalidato dal GIP.
Ebbene, durante il colloquio avvenuto il 19 febbraio 2000 in una sala della Casa
Circondariale di Pisa (pag. 217 e segg.), Ostrovica spiegava alla moglie e al cugino che
quella otte aveva avuto un diverbio con alcuni "contadini di Lezhe" in un bar di
Pisa, a causa di una ragazza russa che si era messa a discorrere con lui ("..noi
eravamo ubriachi in Corso Italia....nel bar c'era una ragazza russa da Pisa che mi si и
avvicinata e abbiamo cominciato a parlare, e poi viene uno di loro e mi dice: che c'entri
te con questa..."); dalle parole si era passati ai fatti ("... abbiamo
comincialo a discutere... e poi uno и venuto a colpirmi da dietro") e Ostrovica, che
era solo, aveva ritenuto conveniente allontanarsi, non prima di avere avvertito il gruppo
dei suoi avversari che avrebbe regolato i conti l'indomani (".. loro erano in
quattro... cosa potevo fare... poi ho detto a loro: va bene, ci incontriamo domani");
costoro lo avevano inseguito in macchina e l'avevano tamponato intenzionalmente ("..a
me mi и toccato avere a che fare con quello stronzo... noi abbiamo litigato giа a Pisa
... noi abbiamo litigato in un bar... sono andato via e loro mi hanno seguito dietro con
la macchina e poi mi hanno dato ding - ding ....lui contadino di merda,
che и venuto a colpire me.."); mentre si viaggiava alla velocitа di 120 Kmi/h,
l'inseguitore ("uno con una piccola Peugeot") aveva avuto l'ardire di
sorpassarlo e frenare di colpo ("loro mi hanno bloccato la strada... hanno
frenato"); a quel punto Ostrovica aveva deciso di scaraventare la Peugeot nel fossato
("quando gli ho dato il primo colpo, perchй lм ho pensato: lo butto nel canale...
l'ho colpito una volta, due volte, la terza non ricordo come....sono finito sull'altro
lato e ho preso la macchina"); ad incidente avvenuto, tre degli albanesi si erano
dileguati, lasciando solo il piщ giovane.
Ostrovica manifestava la propria meraviglia che i quattro albanesi fossero rimasti
incolumi ("....ma come non и successo niente a loro...."), deplorava l'errore
commesso in ospedale, quando si era lamentato per non essere riuscito ad "ucciderli
tutti", concludeva, tuttavia, che gli inquirenti erano all'oscuro del litigio e
fortunatamente lo stesso Lekstakaj aveva taciuto sul punto; cosм stando le cose,
Ostrovica spiegava aм suoi interlocutori, l'unica accusa che potesse essergli mossa con
qualche costrutto era semplicemente quella di omicidio colposo plurimo e in fondo egli era
vittima dell'atteggiamento xenofobo dell'opinione pubblica e della stampa italiana:
"non c'и niente, ti tengono dentro 3 - 4 mesi per l'opinione... и per questo che mi
trattengono qui, loro non hanno il diritto di trattenermi ... se non eravamo due albanesi,
non stavo qui dentro... non и come in Albania che fai un incidente e li fanno fare dieci
anni di carcere, la legge и diversa.."
Dalle pieghe dei discorso emergeva, infine, che anche Ostrovica fosse coinvolto in
attivitа di sfruttamento della prostituzione: egli si preoccupava, infatti, di domandare
alla moglie se tale Daniela e un'altra donna, della quale non faceva il nome, fossero
andate "a lavorare" e, avuta risposta negativa, prorompeva in una sconcio
insulto (pag. 224).
Altro colloquio avveniva il 26 febbraio 2000 e in tale occasione Ostrovica chiedeva alla
moglie se avesse parlato a qualcuno dei litigio da lui avuto con gli albanesi, ricevendo
assicurazioni che la versione corrente era che egli avesse 'fatto le gare con le
macchine" (pag 230); ancora una volta, Ostrovica si compiaceva della reticenza di
Lekstakaj ("... meno male che quel ragazzo ha detto: non
lo conosco`. pag. 234) e quando la moglie gli faceva notare che nell'incidente egli
avrebbe potuto farsi molto male se fosse stato alla guida di un veicolo piщ piccolo,
esclamava: "... ma come ho fatto a non ammazzare loro" (pag. 237), al che la
moglie lo invitava a non crearsi problemi e a considerare che aveva sbagliato perchй era
ubriaco.
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Un nuovo colloquio aveva luogo due giorni dopo e la Rapi Fatbardha
diceva al manto di non preoccuparsi per il denaro necessario a coprire le spese di difesa:
".. poi, quando te sarai fuori di qui, esco a lavorare e restituiamo i
soldi", al che l'Ostrovica replicava che, una volta libero, si sarebbe recato in
Albania e sarebbe ritornato con una ragazza da avviare alla prostituzione in Italia
("quando ci vado in Albania, prenderт una ... portarla qui... una ragazzaa....non
possiamo andare avanti cosм") proposito non apprezzato dalla moglie che esclamava:
".. ancora con questi lavori, te" (pag. 241); dal che si desumono in modo palese
le effettive attitudini e vocazмoni professionali dell'Ostrovica, sfruttatore di
prostitute.
***
Indagini parallele erano state nel frattempo svolte dal Commissaniato
di Viareggio - Versilia che in data 11 febbraio 2000 aveva denunciato alla Procura della
Repubblica di Lucca Ostrovica Ardian per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione delle albanesi Rapi Fatbardha e Zeka Lula, reati commessi in Vмareggio a
partire dal maggio 1998,e il Lekstakaj Admir per i reati di favoreggiamento e sfruttamento
della prostituzione di alcune straniere, tra cui tale Trebik Olga, di nazionalitа
ucraina, reati commessi, in concorso con Doda Arben (alias Dodaj Altin) e Kudret Guskigi,
albanesi, e di altri soggetti in corso di identificazione, in Viareggio e Migliarino
Pisano (vedi inserto a pag. 250).
Era stato sentito Carmine lanniciello, titolare del bar "Derby" in Viareggio e
gestore dell'albergo "Villa Roberta", nel quale Ostrovica aveva detto di avere
lavorato come operaio. Ianniciello dichiarava di avere ospitato in una stanza
dell'albergo, a partire dal 16 maggio 1998, l'Ostrovica, presentatosi sotto il falso nome
di Xhemalн Besim, e la Rapм Fatbardha, che si faceva chiamare Angela: l'uomo non aveva
alcuna occupazione e faceva la vita da "pensionato", la donna diceva di lavorare
come addetta alle pulizie, ma ben presto lanniciello aveva appreso quale fosse il suo
effettivo mestiere e si era reso conto che Ostrovica era da lei mantenuto. A fine
settembre 1998 la coppia aveva lasciato l'albergo, ma poi Ostrovica era ritornato, nel
dicembre 1998, insieme alla Rapм e ad un'altra donna albanese, che si faceva chiamare
Giulla (Zeka Lula), e Ianniciello. che non aveva stanze libere, aveva sistemato i tre in
un appartamento di sua proprietа in Viareggio. Nel 1999 lanniciello, desideroso di cedere
il bar "Derby', ne aveva proposto l'acquisto alla Rapi Fatbardha, che aveva
dimostrato interesse alla proposta e per qualche mese aveva frequentato il bar allo scopo
di acquisire pratica nella gestione. Ianniciello si era
informato presso un commercialista ed in Commissariato, apprendendo che la donna avrebbe
potuto gestire il bar se fosse stata in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Nell'agosto 1999 l'accordo era stato raggiunto e Ostrovica aveva versato la caparra di 40
milioni in contanti sul prezzo stabilito in 150 milioni. Nel novembre 1999 Ostrovica era
rientrato in Albania e la Rapi Fatbardha l'aveva raggiunto dopo due settimane. Al primi di
gennaio 2000, Ostrovica si era rifatto vivo per chiedere la risoluzione consensuale
dell'accordo e la restituzione della caparra, e Ianniciello, sentendosi minacciato, aveva
restituito l'importo di lire 25 milioni in contanti. Nel pomeriggio di venerdм 4 febbraio
Ostrovica era ritornato al bar per esigere, con la minaccia che altrimenti avrebbe
"spaccato tutto", la consegna della somma residua di lire 15.000.000; alla scena
aveva assistito un altro frequentatore del bar, tale Angelo, e lanniciello si era visto
costretto a chiedere l'intervento della Polizia. A sera Ostrovica si era presentato in
albergo e il predetto Angelo lo aveva portato via, "cercando di farlo
ragionare". Infine, lanniciello riferiva che dall'estate 1999 Ostrovica era cambiato:
si ubriacava spesso e, nei fumi dell'alcool, non esitava a mettersi alla guida di
autovetture; nel settembre era rimasto coinvolto in un incidente mentre trasportava in
macchina tale Shushka Daniela, una albanese che - a detta di Ianniciello - si prostituiva.
Le testimonianze di Angelo Ruta e della barista del "Derby", tale Gurina Lucica,
avevano permesso di appurare che Ostrovica si era recato piщ volte al bar, la sera del 4
febbraio, e si era ubriacato; trascorsa la mezzanotte, Ruta, avendolo incontrato nel bar,
aveva accompagnato Ostrovica in macchina, prima a fare un giro per Viareggio, poi a Pisa e
a Migliarino, dove l'ubriaco si era rivolto ad una prostituta, ferma al semaforo, per
chiederle il
9
prezzo delle sue prestazioni; Ostrovica aveva parlato in italiano alla
donna, ma poi aveva spiegato a Ruta che si trattava di una albanese; Ruta aveva riportato
Ostrovica a Viareggio e lo aveva lasciato al bar, nel quale l'uomo vi si era trattenuto
fino all'orario di chiusura (02.30); a quell'ora Ostrovica era ubriaco al punto da avere
difficoltа nella parola ("era molto ubriaco, tanto da parlare male", dirа la
Gurina); la barista lo aveva visto allontanarsi da solo alla guida dei suo fuoristrada.
Era stato sentito anche tale Ceccarelli Fabio, che lavora nel bar "Happy Days"
di Migliarino, aperto fino a tarda notte e frequentato da numerosi albanesi, nonchй, al
mattino, da donne che si prostituiscono sulla via Aurelia. Costui aveva riconosciuto il
Lekstakaj Admir come componente di un gruppo di sfruttatori che stazionavano di notte nel
bar e che spesso se ne allontanavano in tutta fretta dopo avere ricevute telefonate sul
loro apparecchi cellulari. Nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 2000, riferiva il
Ceccarelli, Lekstakaj Admir si era trattenuto nel bar in compagnia di Kudret Guskigi fino
alle ore 01,45; 1 due uomini erano andati via insieme.
L'ipotesi ricostruttiva offerta dal Commissariato di Viareggio - Versilia era cosм
articolata: Ostrovica, uscito dal bar "Derby" di Viareggio alle 02.30 circa, era
ritornato a Migliarino dove aveva avuto un diverbio con Lekstakaj; vi era stato quindi
l'inseguimento lungo la statale Aurelia, conclusosi in modo tragico. Nella comunicazione
di reato si evidenziava, in proposito, che il gruppo di albanesi, del quale LekstakaJ
Admir faceva parte; si era giа reso responsabile di episodi di inseguimento e violenze
nel confronti di automobilisti, presi di mira perchй ritenuti amici o disturbatori delle
prostitute appartenenti alla scuderia, e che tali "spedizioni punitive" erano
state attuate con l'impiego della tecnica consistente nel muoversi con piщ autovetture e
nell'imbottigliare quella inseguita.
***
Ma la polizia pisana, sviluppando gli spunti di indagine emersi dalla
intercettazione del primo colloquio tra Ostrovica. la moglie e il cugino Nurcellari, aveva
setacciato i bar esistenti nella zona di Corso Italia e della Stazione Centrale per
individuare l'esercizio in cui era avvenuto il litigio. In data 23 febbraio 2000,
l'ispettore Arzilli aveva interpellato Luciano Zari, barista del "Gambrinus", il
quale aveva detto di ricordare la lite tra tre albanesi che erano venuti alle mani,
all'estemo del bar, la sera di un venerdм, ai primi del mese. Allo Zari erano state
mostrate le fotografie di Lekstakaj e Ostrovica, e il teste aveva riconosciuto
quest'ultimo come uno dei litiganti (pag. 365).
Sentito dal PM il 7 marzo 2000, Zari spiegava che la lite era scoppiata tra le 23.30 e le
24.00 di quel venerdм e si era svolta mentre egli, uscito dal bar per gettare la
spazzatura, era a una distanza di circa 20 metri; Zari non si era trattenuto a curiosare,
ma aveva potuto comunque notare che due degli albanesi, visti di spalle, stavano
aggredendo l'altro (quello raffigurato nella foto che gli era stata mostrata
dall'Ispettore Arzilli); uno degli aggressori, alto m. 1.75 circa, con i capelli neri,
lunghi e ricci, indossava un giubbotto di colore nero con il disegno di un'aquila e una
scritta; esaminato un fascicolo fotografico, Zari aveva riconosciuto l'aggressore, che
pure dichiarava di non avere visto in volto, nella persona di Dardha Petrit, nato a Lezhe
(Albania) il 20 dicembre 1973 (pag. 266 - 267).
Al contrario, il barista Ceccarelli Fabio dichiarava che Dardha Petrit, alto m. 1.70,
riccioluto, con i capelli a codino, si era trattenuto nel bar di Miglianino, la sera del 4
febbraio 2000, in compagnia di Lekstakaj Admir, Lekstakaj Ermir, fratello del primo,
Prendushj Gjovalin, soprannominato "il povero" (un giovane magro, alto m. 1.85
circa, con i capelli corti, "quasi pelato" che indossava sempre uno spolverino
in pelle di colore nero) e Dodaj Altin, fino alle ore 02.00 del mattino; a quell'ora tutti
erano partiti in direzione di Pisa, il LekstakaJ Ermir a bordo della autovettura Calibra
del Dardha, gli altri con i propri veicoli (pag. 271 - 272). E le dichiarazioni del teste
trovavano conferma in quelle del padre, Ceccarelli Vittoniano, che (riconoscendoli nel
fascicolo di foto in formato tessera: pag. 275) collocava nel bar, fino all'ora di
chiusura, i due fratelli Lekstakaj, il Dardha e il Prendushj, pur attribuendo al Dardha
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l'abbigliamento (il lungo cappotto nero) che, a detta del figlio,
caratterizzava invece il Prendushj, e sostenendo che quest'ultimo (e non il Dardha)
indossava un giubbotto in pelle nera con la figura di un'aquila stampata sul retro (pag.
273 - 274).
Con nota dei 29 marzo 2000 (pag. 325), la Squadra Mobile della Questura
di Pisa riferiva al PM:
- che il luogo in cui, secondo il racconto dei Ruta Angelo, Ostrovica si era fermato a
parlare con la prostituta albanese (il semaforo di Migliarino, collocato sulla destra in
direzione di Pisa) coincideva con il punto in cui lavoravano le prostitute controllate dal
Lekstakaj;
- che il Dardha Petrit in piщ occasioni era stato controllato dall'agente Caracciolo, il
quale ricordava che lo stesso era solito indossare una giubbotto di pelle nera del tipo
"Avirex Usa" con sulle spalle, in rilievo, il disegno di un'aquila.
***
Su richiesta del PM, il giudice per le indagini
preliminari ammise, in sede di incidente probatorio, la
ricognizione dell'Ostrovica ad opera del teste Luciano Zanм. L'atto
istruttorio venne compiuto in data 26 maggio 2000 ed ebbe esito negativo
in quanto Zari non riuscм a riconoscere Ostrovica e dubitativamente
indicт nella persona di un poliziotto l'individuo che aveva
riconosciuto nella fotografia esibitagli tre mesi prima (vedi inserto a
pag. 352).
Il 30 maggio 2000 Ostrovica, interrogato dal PM, ammise che quella notte
era completamente ubriaco: al mattino aveva bevuto aperitivi e liquori,
ed era giа ubriaco al momento erano intervenuti presso il bar
"Derby", su sua richiesta, gli agenti del Commissariato, alle
19.30 circa, Angelo Ruta, vedendo in quello stato, era riuscito a farlo
uscire dal bar ("... mi disse se volevo fare un giro in macchina
con lui. Insieme siamo usciti dal bar e siamo giunti fino a Migliarino,
fermandoci con una ragazza o due..."); quando, verso le ore 21.00,
Ruta lo aveva riaccompagnato al bar "Derby", vi si era
trattenuto per un po', poi era andato a casa a preparare la valigia,
quindi era tornato al bar, trovandolo ancora aperto; non ricordava l'ora
in cui era uscito per l'ultima volta dal bar "Derby", ma lo
aveva fatto per recarsi a trovare un compaesano, che tre giorni prima
aveva lasciato il proprio numero di telefono a "quella cameriera
che lavora nel bar Derby, di nome Olga"; era stato prima a
Navacchio e poi a Pisa, ma non aveva sostato in un bar, non aveva
parlato con una ragazza russa, non aveva avuto un alterco con altri
albanesi; nel colloquio con la moglie del 19 febbraio, egli aveva
mentito ("…и solo una storia che ho raccontato ai miei familiari
per dare loro una giustificazione").
A conclusione delle indagini preliminarм, con atto depositato il 2
novembre 2000 il PM chiedeva il rinvio a giudizio dell'Ostrovica in
ordine alla imputazioni, enunciate in rubrica, di tentato omicidio nella
persona di Lekstakaj Admir e di omicidio volontario plurimo nelle
persone di Cel Sonia, Franchi Sabrina e Betti Susi, evidenziando tra le
fonti di prova i verbali relativi alle intercettazioni dei colloqui
svolti nel carcere, intercettazioni delle quali richiedeva la
trascrizione a norma dell'art. 268 CPP.
Trattandosi di colloqui in lingua albanese, l'incarico di procedere alla
trascrizione era affidato in data 22 novembre 2000 al perito Maunizio
Salamone con l'ausмlio di una interprete.
Disposta l'udienza preliminare, avveniva la costituzione di parte civile
dei danneggiati: Cei Bruno, Logli Loredana, Cei Maurizio e Cei Stefania,
prossimi congiunti di Cei Sonia, Badalassi Lida e Betti Lisa, madre e
sorella della defunta Bettм Susi, ed era autorizzata, su richiesta
delle parti civili, la citazione del responsabile civile S.p.A.
Fondiaria Assicurazioni, in rappresentanza del Fondo di Garanzia per le
vittime della strada, chiamato a rispondere dei danni cagionati dalla
circolazione del veicolo Mitsubishi Pajero targato LU/472373, non
coperto da assicurazione.
All'udienza dei giorno 11 gennaio 2001, presente l'imputato, si
costituivano parti civili Franchi Dino, Morganti Fedora e Franchi
Alessandro, prossimi congiunti della defunta Franchi Sabrina, ed
avveniva la costituzione del responsabile civile Fondiaria Assicurazioni
S.p.A.
11
Una volta terminata la verifica del contraddittorio, e prima che fosse
aperta la discussione, il PM contestava all'imputato l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1
CP, addebмtandoglм di aver agito sulla base di un movente futile, per ritorsione a
seguito dell'alterco verificatosi nei pressi del bar in Pisa.
L'imputato chiedeva l'accesso al giudizio abbreviato, subordinando la richiesta ad
integrazione probatoria consistente nell'accertamento della effettiva sussistenza (messa
in dubbio dal PM) del rapporto di coniugio tra l'imputato e la Rapi Fatbardha, e
nell'esame di quest'ultima, finalizzato a chiarire le ragioni che avevano indotto
Ostrovica a fornire un resoconto mendace dello svolgimento deм fatti nel colloqui
avvenuti in carcere. La difesa spiegava che se la Rapi aveva fatto intendere, nel corso di
quei colloqui, di non essere moglie dell'imputato, lo aveva fatto soltanto perchй aveva
litigato con il marito, e che, a sua volta, Ostrovica aveva mentito, ma solo parzialmente,
"per trovare una giustificazione al suo comportamento".
Il PM osservava che la sussistenza del vincolo coniugale era pacifica e, per il resto, la
prova dedotta appariva ininfluente.
L'imputato riformulava la proposta, rinunciando alla integrazione probatoria, e questo
giudice disponeva il giudizio abbreviato, concedendo il termine nichiesto dalla difesa a
seguito della contestazione della aggravante.
All'udienza odierna, il Comune di Cascina, nel quale le tre vittime erano nate e
risiedevano, si и costituito parte civile, ma la costituzione, giustificata con
riferimento al "danno ingiusto all'interesse pubblico alla civile convivenza",
и stata esclusa, sentite le altre parti, con ordinanza alla cui motivazione conviene
rimandare.
Si и quindi svolta la discussione e le parti hanno preso le conclusioni niportate in
epigrafe e formulate, quanto alle parti civili, per iscritto.
In una breve dichiarazione finale, l'imputato ha chiesto scusa alle famiglie delle vittime
e ha sostenuto di non ricordare nulla dei fatti, perchй quella notte era ubriaco, di non
conoscere il Lekstakaj e di non avere mai avuto l'intenzione di ucciderlo.
***
Il tema fondamentale di prova in questo processo consiste nella
ricostruzione delle modalitа del sinistro stradale, e nell'accertare:
- se, come sostiene la difesa dell'imputato, il fatto debba essere qualificato come un
ordinario (seppur gravissimo) incidente circolatorio, in cui gli eventi (lesivi o mortali)
non sono previsti e voluti dall'agente quali conseguenze della sua azione, ma si
determinano per sua colpa, ovvero se (ed и questa la tesi dell'accusa pubblica e privata)
la condotta di guida di Ostrovica, fosse consapevolmente e volontariamente diretta a
cagionare la morte dell'antagonista Lekstakaj Admir e si sia articolata nel compimento di
atti idonei (almeno due speronamenti compiuti in velocitа e con uso di veicolo di
notevole massa) diretti in modo chiaro a perseguire la finalitа omicida, che non si
realizzт per cause indipendenti dal volere dell'agente;
- se il successivo sviluppo della serie causale innescata dalla condotta di Ostrovica (lo
scontro frontale, in fase di sbandamento, con la Citroen Saxo e la morte delle tre
occupanti) sia stato previsto dall'imputato quale possibile (o, addirittura, probabile)
conseguenza ulteriore della propria azione, ed anche rispetto a tali eventi debba essere
ritenuta la sussistenza del dolo di omicidio, da qualificare come dolo indiretto
(conseguente alla mera accettazione del rischio) nel primo caso, e come dolo diretto nel
secondo (perchй la consapevolezza della probabilitа indica che l'agente non sм sia
limitato a correre il rischio di verificazione dell'evento ulteriore, ma lo abbia anche
voluto); prospettiva che, in entrambi i casi, condurrebbe a ritenere il concorso formale
tra il delitto tentato e quelli consumati di omicidio volontario;
- se, in ipotesi, ritenuta la configurabilitа dei tentativo di omicidio nei confronti del
Lekstakai, debba essere escluso il dolo (anche soltanto eventuale) con riguardo agli
eventi
12
ulteriori, verificatisi per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione dei reato, o per
altra causa, da ciт derivando: 1) l'applicazione della disciplina del reato aberrante,
vale. a dire l'assorbimento del delitto di tentato omicidio in danno della vittima
designata (che rimase incolume) in quello di omicidio volontario in danno di una delle tre
vittime effettive; 2) la determinazмone della pena con riferimento a tale reato,
aumentata, a norma dei comma secondo dell'art. 82 CP, in ragione della pluralitа delle
offese ulteriori (Cass. Sez. 1, 19 aprile 1971, Giordano, in Giustizia Penale 1972, parte
II, 460).
***
Nell'opinione di questo giudice, le prove acquisite dimostrano che,
Ostrovica abbia volontariamente speronato l'autovettura condotta dal Lekstakaj, attuando
in tal modo una condotta obiettivamente idonea e univocamente diretta a cagionare la morte
di costui.
Circa l'idoneitа della condotta, va tenuto presente che, tanto il Lekstakaj quanto
l'Ostrovica, hanno parlato non di un solo, ma di almeno due urti inferti da tergo alla
autovettura Peugeot prima che quest'ultima finisse contro il guardrail di destra: il
Lekstakaj riferisce un primo urto (piщ lмeve), nel momento in cui i veicoli erano
allineati sullo stesso asse, ed un secondo urto, molto forte ("di tipo
disassato", per usare la terminologмa del consulente: vedi relazione a pag. 388), a
seguito del quale la Peugeot urtт contro il guardrail con una violenza tale da
determinare il distacco della ruota anteriore destra; l'Ostrovica, nel colloquмo del 19
febbraio 2000, confida alla moglie di avere colpito la Peugeot tre volte prima di
collidere frontalmente con la Citroen. Orbene, in base alla convincenti valutazioni degli
agenti rilevatori e del consulente del PM, la velocitа dei due mezzi, al momento del
secondo urto, puт essere stabilita in 110 km/h per la jeep e in 80 km/h per la Peugeot; a
tali elevate velocitа, entrambi gli urti (sia quello tra le due autovetture, che quello
della Peugeot contro l'ostacolo fisso costituito dal guardrail furono talmente violenti
(la violenza и denunciata dalla entitа dei danni subiti dalla Peugeot e dalla massa del
mezzo investitore) da apparire idonei, secondo regolaritа causale, a determinare lesioni
mortali nel conducente del veicolo tamponato, che soltanto per la benevolenza del caso
riuscм incolume dall'incidente.
Quanto alla prova della intenzione di uccidere lo spregiato "contadino di
Lezhe", premesso che la volontа omicida deve essere desunta dalle circostanze
esteriori che normalmente costituiscono espressione del fatto psicologico da provare (le
modalitа del l'aggressione, il mezzo utilizzato, la condotta dell'imputato durante e dopo
il fatto) e da elementi soggettivi (la causale del delitto, l'indole del reo, le
manifestazioni dell'animo), questo giudice и convinto che tutte le risultanze acquisite
dimostrino che Ostrovica speronт intenzionalmente la Peugeot dei Lekstakaj per
scaraventarla nel fosso laterale, e che non sia accettabile la tesi difensiva, secondo cui
il tamponamento fu involontario e fu provocato dalla manovra compiuta da Lekstakaj, il
quale, dopo avere tallonato, tamponato e sorpassato la jeep, frenт di colpo per
costringere Ostrovica a fermarsi.
Per meglio illustrare le ragioni del convincimento, и utile ricostruire quanto avvenne
nelle ore precedenti il fatto, tenendo presente che Ostrovica ha mentito nel corso dei
primo interrogatorio e che nulla ha spiegato in quello reso al PM, mantenendo il medesimo
atteggiamento processuale nel corso del giudizio abbreviato. Bisogna partire, quindi,
dalle spiegazioni date in carcere, nel momento in cui, pur con le cautele che derivavano
dal sospetto che la conversazione potesse essere intercettata, Ostrovica ammise di essere
stato a Pisa e di essere venuto alle mani con i "contadini di Lezhe" a causa di
una prostituta russa. Ostrovica usa il plurale, dice: " ... noi eravamo ubriachi in
Corso Italia", e quando la moglie gli chiede se fosse in compagnia di
"Angelo" (evidentemente, Angelo Ruta), si affretta a negare ("... no, ero
solo lм... lascia Angelo....Angelo voleva le ragazze... ho fatto un giro con lui e siamo
tornati"); ma la moglie, che dimostra dм essere informata, aggiunge. " ... poi Angelo ti ha detto: con la mia macchina non fai
nulla, prendi la tua e fai quello che vuoi....". Per parte sua, Angelo Ruta ammette
di avere accompagnato con la sua macchina fino a Pisa
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l'Ostrovica, che aveva visto entrare ubriaco nel bar
"Derby" verso le ore 00.30 del 5 febbraio, e di averlo
riportato a Viareggio e lasciato nel bar "Derby" alle ore
01.30, dopo una sosta a Migliarino nella zona frequentata dalle
prostitute soggette al controllo del Lekstakaj.
La difesa non ha mancato di osservare che non vi и prova di un litigio
avvenuto in un bar di Pisa, al quale abbia partecipato Ostrovica, che
l'alterco osservato dal cameriere Zari si verificт tra le 23.30 e la
mezzanotte, che nulla dimostra che in quella lite fossero coinvolti
l'Ostrovica (stante l'esito negativo della ricognizione personale) e il
Dardha Petrit o il Lekstakaj Admir, i quali, a quell'ora, erano nel bar
di Miglianno, eletto a quartier generale serotino dalla banda di
sfruttatori albanesi.
Potrebbe obiettarsi, ed и stato, in effetti, dedotto dalla pubblica
accusa: - che la ricognizione negativa non infirma l'attendibilitа del
riconoscimento fotografico, effettuato dallo Zari appena 18 giorni dopo
il fatto; - che, nella logica dell'accusa, non и fondamentale che
all'alterco pisano abbia partecipato Lekstakaj Admir, essendo comunque
certo che Ostrovica avesse litigato e nutrisse ragioni di rivalsa nel
confronti del gruppo di "contadini", nel quale Lekstakaj era
inserito; - che le testimonianze dei baristi di Migliarino (per nulla
precise, posto che uno dei baristi dimostra di confondere
l'abbigliamento usuale di due dei componenti la banda di sfruttatori)
non sono decisive al punto da escludere la possibilitа che, tra le ore
23.00 e le 24.00 del 4 febbraio 2000, il Dardha possa essersi
allontanato dal bar di Migliarino per recarsi a Pisa, dove Zari lo
avrebbe visto scontrarsi con Ostrovica.
Preme al decidente rilevare la sterilitа di ogni esercizio congetturale
diretto a ridurre ad ordine logico i dati desunti da testimonianze
sospette (quella del Ruta) o scarsamente attendibili (quelle dei baristi
di Miglianno) o non decisive (quella dello Zairi), e in ogni caso
contrastanti. Il dato probatorio, del cui valore dimostrativo non и
lecito dubitare, и invece quello risultante dalle ammissioni di
Ostrovica, il quale confidт alla moglie di avere litigato con i
"contadini di Lezhe", di essere stato inseguito da costoro e
di avere, nel corso dell’inseguimento, speronato l'autovettura Peugeot
per scaraventarla nel fosso laterale. Il significato della
intercettazione non и sfuggito alla difesa, che per neutralizzarlo si
и ridotta ad sostenere che Ostrovica avrebbe fornito intenzionalmente
un resoconto menzognero alla moglie. Ma i generici e assai oscuri
riferimenti alla "cultura" del paese di origine non valgono a
spiegare perchй mai Ostrovica avrebbe dovuto inventarsi di sana pianta
il litigio con i connazionali, litigio che sicuramente avvenne, se non
nei pressi del bar Gambrinus, in ogni caso nel centro di Pisa, e che fu
originato dall'interesse dimostrato dall'Ostrovica nei confronti di una
prostituta controllata dagli uomini di Lezhe. Vi и - tra l'altro - una
significativa coincidenza tra il nome della cameriera russa che -
secondo la mendace versione offerta da Ostrovica - avrebbe fornito a
costui il numero di telefono del Fatmir Imeri (pag. 353), e il nome
della prostituta ucraina che secondo il Commissariato PS di Viareggio -
Versнlia apparteneva alla scuderia dei Lekstakaj Admir. Occorre tenere
nel giusto rilievo il fatto che Ostrovica, sfruttatore di prostitute,
fosse un naturale concorrente dei "contadini di Lezhe", i
quali non avrebbero potuto tollerare approcci tra il concorrente e le
proprie donne. Va, inoltre, considerato che Ostrovica aveva bisogno di
denaro (aveva minacciato lanniciello per ottenere la restituzione della
caparra di 40 milioni) e, in assenza della moglie, tale condizione di
bisogno poteva indurlo a tentativi di presa di contatto con altre
prostitute da porre sotto la sua protezione; considerazione -
quest'ultima - avvalorata dai propositi, successivamente espressi, di
recarsi, una volta libero, in Albania per reclutare prostitute.
In breve, nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 2000, Ostrovica ebbe modo
di litigare in Pisa con alcuni componenti della banda di Lezhe e si
recт con il Ruta a Migliarino dove parlт con una prostituta
controllata da quel gruppo, quindi, riaccompagnato al bar
"Derby" di Viareggio, Ostrovica vi si trattenne fino
all'orario di chiusura (ore 02.30) e a quell'ora, completamente ubriaco,
montт in macchina e ritornт a Migliarino, non tanto con l'intenzione
di affrontare i suoi avversari, quanto e piuttosto per trovare compagnia
femminile; incappт, invece, nei suoi avversari e venne inseguito
probabilmente non solo da una, ma da piщ autovetture (il che
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corrisponderebbe al modus operandi consueto del gruppo di
sfruttatori e spiegherebbe come dopo l'incidente Lekstakaj abbia potuto fuggire); durante
l'inseguimento Ostrovica venne urtato leggermente e poi superato dalla Peugeot condotta
dal Lekstakaj, il quale intendeva costringerlo a fermarsi; a quel punto, Ostrovica perse
la testa e decise di speronare la Peugeot per gettarla fuori strada.
Non и esatto sostenere che il racconto fatto da Ostrovica alla moglie attesti che la
collisione tra la jeep e la Peugeot fu involontaria e determinata da un errore di manovra
o dallo scarso controllo del veicolo condotto da un ubriaco: Ostrovica ha spiegato alla
moglie che la manovra della Peugeot lo infastidм (" ...
non li lasciavo sorpassare... ma poi mi hanno dato fastidio... ho perso il
cervello....") al punto che decise di far finire la Peugeot "nel canale'".
E l'urto piщ violento fu inferto con una angolazione che tendeva, per l'appunto, a far
impattare la Peugeot contro il guardrail di destra con una energia cinetica tale da
mandarla fuori strada. Dalle stesse parole di Ostrovica si trae quindi la dimostrazione
del dolo diretto a cagionare la morte del "contadino" e, a conferma della
volontarietа del gesto e del suo contenuto finalistico, si pongono le manifestazioni di
chiaro disappunto per avere fallito lo scopo ("dovevo ammazzarli tutti") e di
meraviglia espressa durante il colloquio con la moglie (" ... come ho fatto a non
ammazzare loro") significative della sussistenza di un dolo di omicidio, quanto meno
alternativo rispetto a quello di cagionare lesioni al competitore (sulla nozione di dolo
alternativo, che ricorre quando l'agente si rappresenta e vuole in modo indifferenziato
l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e
volontaria, e sulla compatibilitа tra tale forma dell'elemento psicologico, riconducibile
alla categoria del "dolo diretto", e quella tipica dei delitto tentato, vedi
Cass. Sez. 1, 20 ottobre 1997, Trovato, in Cass. Pen. 1998, pag. 2352, n. 1299).
E' appena il caso di aggiungere che la ubriachezza, volontaria non esclude la
imputabilitа, nй preclude che possa configurarsi una, sia pure бbnorme', consapevolezza
e volontа di cagionare l'evento.
***
Riguardo allo sviluppo della serie causale innescata
dalla condotta di Ostrovica, e agli esiti letali derivati dalla
collisione con la Citroen, si pone il problema di stabilire se di tali
eventi ulteriori l'imputato debba rispondere a titolo di dolo indiretto,
avendo avuto la possibilitа di prevederne la verificazione come
conseguenza della propria condotta ed avendo accettato il rischio che si
verificassero.
Questo assunto, sostenuto dal PM e condiviso dal GIP nella motivazione
del provvedimento di custodia cautelare, condurrebbe, se accettato, a
ritenere il concorso formale tra il delitto di tentato omicidio in danno
di Lekstakaj e quello di omicidio volontario plurimo.
La verifica dell’ipotesi va operata in concreto e pertanto и
superfluo dedurre che Ostrovica accettт l'eventualitа che il veicolo
invadesse l'opposta corsia di marcia, una volta constatato che non vi fu
collisione diretta tra la Citroen e la Peugeot.
Occorre invece chiedersi se nel momento in cui speronт l'autovettura di
Lekstakaj, Ostrovica avesse previsto la eventualitа che la propria
autovettura finisse nella corsia opposta e collidesse con una di quelle
provenienti in senso contrario, la cui presenza sulla strada era
manifestata dal bagliore dei fari.
Questo giudice reputa quanto meno dubbio che l'imputato abbia previsto e
accettato il rischio di uno scontro diretto, che poteva avere esito
mortale per lui, e ritiene possibile che il profondo stato di
ubriachezza, nel quale Ostrovica versava, abbia determinato un
ottundimento tale da impedire all'imputato di notare il riflesso
luminoso proiettato dai fari dei veicoli procedenti in senso contrario e
di prefigurarsi la possibilitа e l'imminenza di una collisione
frontale. E' ragionevole presumere che, confidando nella mole e nella
pesantezza del proprio veicolo, Ostrovica fosse persuaso di riuscire a
spingere nel fosso la macchina di Lekstakaj senza perdere il controllo
della jeep. Un elemento indiziario in tal
senso si ricava
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dalla espressione di sconforto rivolta al medico del Pronto Soccorso,
al quale Ostrovica disse di meritare, piuttosto che le cure mediche, un colpo di pistola
in bocca.
Si verte, pertanto, in una ipotesi particolare di aberratio plurioffensiva, nel quale
l'offesa voluta nei confronti della vittima designata (Lekstakaj) non si и realizzata,
mentre una offesa omogenea, per la identitа dei bene giuridico protetto, e di maggiore
gravitа, si и consumata in danno di una delle tre occupanti la Citroen, ed ancora, come
conseguenza non voluta, ma comunque derivante dalla serie causale innescata dalla condotta
dell'Ostrovica, и intervenuta offesa di identica natura e gravitа in danno di altre due
persone.
In tale ipotesi, il tentato omicidio del Lekstakaj deve essere assorbito nel piщ grave
delitto di omicidio volontario in danno di una delle tre vittime (art. 81 comma 1° CP),
e, quanto agli ulteriori eventi, deve trovare applicazione, perchй piщ favorevole
rispetto alla disciplina del concorso di reati, l'aumento di pena previsto dal comma
secondo dell'art. 82 CP.
***
Il PM ha contestato l'aggravante del motivo futile, richiamandosi
all'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale aggravante non и concettuaImente
incompatibile con Il fatto che il colpevole abbia agito in stato di ubriachezza (vedi:
Cass. Sez. I, 11 novembre 1993, Hasani, in Cass. Pen. 1995, pag. 1195, n, 702).
Come и noto, per motivo futile deve intendersi quello che presenta una enorme
sproporzione rispetto all'entitа del fatto, cosм da apparire piщ come un pretesto che
come una vera e propria causa determinante del delitto
Prescindendo dalla difficoltа concettuale di trasferire il movente del fatto voluto a
quello realizzato, l'aggravante deve essere esclusa perchй lo stimolo che indusse la
determinazione criminosa va rapportato al contesto in cui essa si realizzт: era in corso
un inseguimento in macchina tra persone che nutrivano reciproci propositi aggressivi ed
appare plausibile che Ostrovica fosse stato tallonato e speronato dalla autovettura
condotta dal Lekstakaj.
Non sussiste, peraltro, l'attenuante della provocazione, che in questo caso deve essere
considerata reciproca (Cass. Sez. I, 12 febbraio 1985, Trapani, in Cass. Pen. 1986, pag.
1243, n. 979), avendo Ostrovica, con i suoi tentativi di approccio alle prostitute
controllate dal gruppo di Lezhe, dato luogo alla spedizione punitiva contro di lui.
Ostrovica appare immeritevole delle circostanze. attenuanti, generiche: la precedente
condotta di vita (basata sullo sfruttamento della altrui prostituzione), la mancanza di
qualsiasi autentico sentimento di rimorso, la convinzione, espressa nei colloqui in
carcere, di potersi sottrarre alle proprie responsabilitа (assai istruttiva и la
conversazione in cui si parla di una possibile fuga dopo avere ottenuto gli arresti a
domicilio), l'atteggiamento di reticenza mantenuto per tutto il corso del processo ed
anche nel l'interrogatorio reso al PM (davanti al quale Ostrovica ha ammesso soltanto
quello che non poteva negare, e cioи di essere ubriaco al momento del fatto), il
proposito di riprendere, non appena possibile, l'esercizio del mestiere di sfruttatore,
sono tutti elementi che ostano al riconoscimento delle attenuanti generiche, che non puт
essere basato sulla sola incensuratezza formale.
Con i criteri valutativi di cui all'art. 133 CP, tenuto conto della capacitа a delinquere
e del comportamento tenuto sia prima che dopo la commissione del fatto, pena adeguata
appare pertanto quella di anni venti di reclusione, calcolata, a norma dell'art. 82 comma
2' CP, partendo dalla base di anni 22, con aumento di anni 8 per la pluralitа delle
violazioni di legge e riduzione di 1/3 per la scelta dei rito alternativo.
Ostrovica viene condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.
La condanna comporta la pena accessoria delle interdizione legale durante l'esecuzione
della pena principale.
Non sussistendo i presupposti per la confisca, viene ordinato il dissequestro e la
restituzione dei veicoli sequestrati agli aventi diritto."
***
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Passando all'esame delle richieste risarcitorie delle parti civili
costituite, va preliminarmente considerato il difetto di legittimazione passiva eccepito
dalla impresa designata, secondo cui l'autovettura condotta dall'мmputato era, al momento
dei sinistro, coperta da valida assicurazione per la responsabilitа civile verso terzi.
Dalla documentazione prodotta emerge che sul veicolo condotto da Ostrovica era esposto un
attestato di assicurazione valido per "cinque giorni compreso quello di emissione a
partire dall'ora e dalla data sottoindicata". La decorrenza del periodo di copertura
assicurativa risulta fissata a partire dalle ore 18.15 dei giorno 31 gennaio 2000. Per
espressa clausola contrattuale, richiamata nell'attestato, "il giorno di emissione
non и calcolato quando la decorrenza и dalle ore 24".
L'assicurazione era valida per cinque giorni, compreso il 31 dicembre 2000, perchй la
copertura decorreva da prima della mezzanotte. L'assicurazione era scaduta alle ore 24.00
del giorno 4 gennaio 2001. L'incidente si и verificato il giorno successiva e l'eccezione
appare del tutto priva di fondamento.
Nel merito, il responsabile civile chiede il rigetto della domanda sul rilievo che
l'azione diretta contro l'assicuratore della responsabilitа derivante dalla circolazione
di veicoli sia esperibile soltanto con riferimento al "danni involontari" e non
possa essere estesa a quelli provocati da azione dolosa.
Anche questa eccezione и priva di fondamento.
Avuto riguardo alla disciplina contenuta nella legge n. 990 del 1969 e alla sua ratio, il
Fondo di garanzia per le vittime della strada deve, infatti, rispondere nei confronti del
danneggiato anche nel caso di danno derivante da fatto doloso (Cass. Civ. Sez. III, 17
maggio 1999 n. 4798, Burchi e. Assitalla; Sez. III, 18 febbraio 1997 n. 1502, Veneta
assicurazioni c. Iaia ed altri). Sussiste, invero, una "netta separazione fra il
rapporto tra assicuratore ed assicurato (ancora soggetto, sia pure con qualche riserva,
alla disciplina privatistica del contratto), ed il rapporto tra assicuratore e
danneggiato, che ha invece connotazioni pubblicistiche... in relazione alla finalitа
sociale perseguita dal legislatore di garantire a quest'ultimo il risarcimento anche
quando il rischio non sia assunto nel contratto assicurativo", e mentre nel primo
ambito di rapporti il fatto doloso dell'assicurato non puт far parte del rischio
contrattualmente dedotto (art. 1917 comma 1° CC), nel secondo la tutela del danneggiato
и attuata, anche per i fatti dolosi, tramite un autonomo complesso di norme che giunge a
prescindere dalla stessa esistenza di un contratto di assicurazione.
Tanto precisato, il danneggiante Ostrovica e il responsabile civile La Fondiaria
Assicurazioni S.p.A., quale impresa territorialmente designata dal Fondo di garanzia per
le vittime della strada, devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese ed
al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
Per la liquidazione delle spese si rimanda al dispositivo, con l'avvertenza che gli
onorari, tenuto conto della particolare complessitа del processo, del numero e della
rilevanza delle questioni di fatto e di diritto, vengono determinati, per le singole
posizioni difensive, in lire 8.000.000, e che conseguentemente viene liquidata: a Cei
Bruno e Logli Loredana, genitori conviventi' della vittima Cei Sonia, la somma complessive
di lire 8.983.000; a Cei Maurizio e Cei Stefania, fratelli conviventi, la somma
complessiva di lire 9.785.000; a Badalassi Lida, madre convivente della defunta Betti
Susi, la somma di lire 10.819.000; a Betti Lisa, sorella, quella di lire 10.051.000; a
Franchi Dino, Morganti Fedora (genitori) e Franchi Alessandro (fratello), eredi della
vittima Franchi Sabrina, la somma complessiva di lire 10.155.000, somme comprensive, per
tutti, di esborsi e diritti, oltre IVA e CNP come per legge.
Per la liquidazione dei danni и necessario rimettere le parti davanti al giudice civile,
ma nel frattempo puт essere assegnata alle parti civili, che ne hanno fatto richiesta,
una provvisionale che, sulla base della semplice considerazione di entitа dei danno
morale, viene determinata, avuto riguardo alla prassi liquidatoria normalmente seguita dai
giudici civili, in lire 100 milioni per ciascuno dei genitori delle vittime e in lire 50
milioni per ciascuno dei fratelli.
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P.Q.M.
Visti gli artt. 82 c.p., 438, 442, 533 e 535 CPP, dichiara
OSTROVICA Ardian colpevole dei reati a lui ascritti, assorbito il delitto di tentato
omicidio in danno di Lekstakaj Admir in quello di omicidio volontario plurimo ai danni di
CEI Sonia, FRANCHI Sabrina e BETTI Susi, e, esclusa l'aggravante dм cui all'art. 61 n. 1
CP, computata la diminuente di rito, lo condanna alla pena di anni venti di reclusione,
oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.
Visto l'art. 32 CP, dichiara l'imputato in stato di interdizione legale durante
l'esecuzione della pena.
Ordina il dissequestro e la restituzione dei veicoli agli aventi diritto.
Visti gli artt. 538 e segg. CPP, condanna, in solido, l'imputato Ostrovica Ardian e il
responsabile civile, La Fondiaria Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata e nei nomi
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alla rifusione delle spese di
costituzмone e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Cei Bruno, Logli
Loredana, Cei Maurizio, Cei Stefania, Badalassi Lida, Betti Lisa, Franchi Dino, Morganti
Fedora, Franchi Alessandro. Liquida le spese per Cei Bruno e Logli Loredana in complessive
Lire 8.983.000; per Cei Maurizio e Cei Stefania, in complessive Lire 9.785.200, per
Badalassi Lida in Lire 10.819.000; per Betti Lisa in complessive Lire 11.051.000; per
Franchi Dino, Morganti Fedora e Franchi Alessandro, in complessive Lire 10.155.000, oltre
- per tutti - IVA e CNP come per legge.
Rimette le parti per la liquidazione del danno davanti al giudice civile.
Condanna, in solido, l'imputato e il responsabile civile al pagamento di una
provvisionale, provvisoriamente esecutiva, determinata in Lire 100.000.000 per Cei Bruno,
Logli Loredana, Badalassi Lida, Franchi Dino e Morganti Fedora, e in Lire 50.000.000 per
Cei Maunizio, Cei Stefania, Betti Lisa e Franchi Alessandro.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
Pisa, 18 gennaio 2001.
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dr. Alberto de Palma
Depositata in Cancelleria il 01/03/01
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