associazione italiana familiari e vittime della strada - onlus

Atti del convegno "Giustizia per la vita"

 



Presentazione proposta di legge “Delega al Governo per la riforma della disciplina dei reati colposi contro la persona”
 
avv. Francesco Saladini, direttivo Associazione vittime della strada, Ascoli Piceno 

     Ringrazio a nome dell’Associazione i partecipanti, i relatori e in particolare l’on. Marcella Lucidi per avere accettato di presiedere questo incontro che devo perт, per i suoi  sopravvenuti impegni di voto in aula, gestire intanto io.
     Sono qui non come tecnico ma perchй ho perduto sulla strada una figlia e credo, come tutti  nell’Associazione credono per i loro cari, che la sua perdita debba divenire fonte di vita  per altri.
     Non c’и da andarne fieri - и assai piщ degno chi lavora contro la strage stradale senza esserne stato colpito - ma l’esperienza di questa struttura, che quattro anni addietro non esisteva ed и ora diffusa e si batte a scala nazionale con obiettivi e risultati di ampio respiro, sottolinea quanto sia utile la testimonianza di chi  и stato  e resta vicino a una morte improvvisa e brutale.
     Non devo sottolineare a Voi la gravitа della situazione, non sareste qui se giа non sapeste sia i numeri che il sangue e il dolore; ma и necessario sottolineare sщbito una nostra valutazione di fondo: il comportamento di chi ferisce e uccide sulla strada и solo l’ultimo anello di una catena di  cedimenti, di fronte alle esigenze della civiltа industriale, di tutti  i poteri dello Stato, usi a contrastare la strage solo a parole, con regole inattuate, con ritardi abissali rispetto agli standard di sicurezza e giustizia dei Paesi piщ avanzati.
     Quale altra spiegazione puт avere la mancanza, dieci anni dopo l’art. 230 del Codice della strada, di un reale e diffuso insegnamento scolastico dell’educazione stradale? O il mancato rispetto da parte del Governo del termine del 15 luglio 2001 per l’invio alle Camere degli schemi dei decreti attuativi della legge delega 85/2001, ancora in alto mare presso i Ministeri? E dunque il permanere, in testa ai nostri adolescenti, del diritto di schiantarsi in motorino senza sapere cosa и un segnale di stop? Che l’organico della Stradale sia cresciuto negli ultimi trent’anni dieci volte meno di un parco veicoli che marcia a velocitа e con pesi raddoppiati o che il guidatore italiano rischi l’etilometro 16 volte meno che in Francia, mille meno che in Svezia? Che l’unico pagamento chiesto a chi uccide sulla strada и lo stesso malus assicurativo di un paraurti ammaccato? Che stiamo per portare a 160 all’ora la velocitа che sulle autostrade USA supera di poco i 90 e malgrado che i dati per il 2000  segnalino, appunto in autostrada, un aumento dei morti del 13,6%?
     In questo quadro di grave incapacitа di attuare una efficace prevenzione non meraviglia che lo Stato non riesca neppure a fornire alle proprie norme punitive quell’effetto di deterrenza che l’Associazione rivendica come necessario e che il disegno di legge 1885 si propone di reinserire nell’ordinamento: non и accettabile che chi per colpa spegne una vita innocente possa essere, come и oggi, certo della impunitа piщ totale; e se pure la responsabilitа maggiore и di chi non ha educato l’uccisore, non lo ha ammonito, non lo ha fermato, resta indispensabile – e proprio in un’ottica di prevenzione -  il timore della pena.
     Se dunque ci и chiaro quali sono le nostre reali controparti - le industrie importanti e potenti dei motori, delle strade, del petroli, delle discoteche e dell’alcool,  che seguono nel rispetto formale della legge le loro logiche di profitto - altrettanto chiaro и che le istituzioni non assolvono, o  certo non efficacemente in presenza e contro quelle logiche, il dovere di salvarci la vita.
     Sappiamo perт che con queste istituzioni e piщ ancora con le esigenze del mondo produttivo dobbiamo  essere in grado di confrontarci se vogliamo raggiungere, in un futuro che sarа comunque troppo lontano, un qualche equilibrio.
     Diventa allora necessario chiarire le nostre posizioni, sia sul versante prevenzione che sul versante giustizia,  a noi stessi e all’esterno, sul piano teorico e su quello operativo.

       Questo convegno и dunque pensato come richiesta di aiuto al mondo della cultura e della pratica giuridica per affinare le richieste necessariamente estreme che abbiamo in testa quanto alla giustizia come quanto alla prevenzione, per renderle anche sul piano tecnico suscettibili di ascolto e di confronto.
     Da profani quali siamo, e senza alcuna pretesa di  insegnare nulla a nessuno, portiamo dunque alla  Vostra attenzione,  e intendiamo sollevarli di fronte all’opinione pubblica in generale, i temi del disegno di legge-delega sui piщ gravi reati colposi contro la persona che, predisposto dall’Associazione, и stato integralmente presentato alla Camera dei Deputati il 30 ottobre 2001 col numero 1885 dall’on. Filippo Misuraca, seguмto da altri firmatari, e che и ora in attesa di assegnazione  alla Commissione giustizia.
      Si tratta, come spiegherт tra breve, di un progetto che pretende di individuare i punti nodali della problematica del dopo- incidente risolvendoli in un’ottica di chiaro favore per il danneggiato.
      Puт sembrare illogico che chi ha giа formalizzato la propria posizione in un disegno di legge convochi un convegno per discuterne la fondatezza giuridica, ma va considerato da una parte che l’avvenuta presentazione alla Camera dа concretezza e interesse politico al nostro incontro e dall’altra che si tratta pur sempre di proposta modificabile, attraverso questo convegno e altri, anche in vista della sua presentazione al Senato.
      Si tratta ancora di un progetto che non teme di sollevare questioni  complesse e difficili, proponendo soluzioni che comportano modifiche su aspetti consolidati dell’ordinamento: и che noi dell’Associazione - noi che come altri conosciamo in prima persona la lacerazione brusca, terribile e definitiva di affetti profondi, rinnovata e ripetuta per anni dall’indifferenza della societа che pure di quella lacerazione и colpevole -  non possiamo chiedere o proporre nulla di meno o di diverso.
     Non si tratta di soldi, o mai principalmente, la questione и piщ sottile e piщ vasta: la nostra richiesta и che tutto torni come prima e quindi, poichй non и possibile ridarci la vita o la salute distrutte, che siano riaffermate le regole violate – non importa se attraverso il pentimento sincero  o sulla base di una severa condanna  - e che ci sia dato,  dalla societа se non dal colpevole, un qualche calore che tenga il posto del sorriso perduto.
    Ma non si tratta solo di noi colpiti: al di lа del mondo delle assicurazioni e delle Camere penali и la gente, l’insieme dei cittadini, il sentimento popolare, che si attende o vuole calore e giustizia.
     Se ci chiediamo quale sia il valore universalmente prioritario – quello, per intenderci, che ci distingue dai terroristi delle torri gemelle, se chiediamo ai genitori cosa vogliono di piщ per i loro figli, se guardiamo dentro noi stessi a cosa maggiormente teniamo, la risposta и una sola: la vita.
     E se chiediamo, agli altri e a noi, se la “giustizia” nel suo insieme coglie e riscontra quel sentimento popolare, se nei codici, nelle aule, negli uffici della legge и rispettata la vita, anche questa volta la risposta и una sola: no.
      Allora  il tentativo che ambiziosamente compiamo con il disegno di legge 1885 e in questo convegno,  di riportare il sentimento popolare nel sistema “giustizia”  o, che и lo stesso,  di rendere questo sistema aderente a quel sentimento, non solo ha fondamento storico e sociale ma puт, anzi per questo fondamento deve, risultare vincente.
      Ci и parso che, a questo fine, fosse riduttivo proporre piccole modifiche e invece coerente puntare direttamente alle grandi; a norme fondamentali e perт direttamente coinvolte da problematiche quotidiane e fino ai principii fondanti dell’ordinamento se necessario per dare risposta a domande semplici, alle domande che vorremmo porre, che con questo disegno di legge poniamo, alle istituzioni e  ai cittadini come noi che abbiamo mandato a impersonarle.
      E’ giusto che il processo per l’uccisione di un figlio non si faccia perchй lo Stato non ha soldi da buttar via in magistrati? E’ accettabile che la vita di un ventenne e quella distrutta dei suoi genitori valgano miliardi sul Cermмs, 500 milioni a Roma, 120 in Sicilia? Non fa orrore utilizzare due millenni di scienza giuridica per misurare ai morenti la durata del coma? Ed и normale, per fare un esempio senza andare lontano, che il sottoscritto cittadino qualsiasi debba attendere il novembre 2001 per sapere dal GIP che nell’aprile 1996 sua figlia Elena non si и stupidamente uccisa ma и stata ammazzata su una via di Roma?

      Sulla nostra proposta abbiamo chiesto, come ho detto, valutazioni di specialisti – giudici, avvocati, universitari, difensori dei consumatori e dei cittadini – che verranno fornite nelle relazioni a seguire; e le abbiamo chieste lasciando totale libertа di critica appunto perchй sappiamo di dovere chiarirci le idee per potere affrontare altre meno benevoli obiezioni.
    Il mio compito и soltanto quello di illustrare in breve il disegno di legge 1885 e passo finalmente a farlo, cominciando dai  suoi temi di fondo.
    La nostra proposta parte, come ho detto, dalla costatazione che Paese e giustizia sono due realtа da ricollegare, ma con la immediata e fondamentale precisazione che il ricollegamento deve e puт avvenire soltanto con la restituzione alla parte offesa, nel complesso del sistema giustizia, di una dignitа, oggi pervicacemente ad essa negata, pari alla considerazione che ha nel sentimento popolare.
     I diritti da tutelare in termini prioritari sono allora quelli alla vita e alla salute; quanto a questa il ddl 1885 considera soltanto l’inabilitа totale perchй essa puт comprendere, come accade in materia previdenziale e assistenziale, una ampia scala di incapacitа a sopravvivere autonomamente e ancora perchй uno stato di paralisi totale, certo profondamente diverso da quella lesione gravissima che и lo sfregio del viso, chiede una considerazione particolare oggi in realtа mancante.
     Va considerato poi che le vittime di offese colpose di questa gravitа, o i loro familiari quando decedute, non possono essere differenziate, come non deve esserlo il trattamento del reo,  a seconda che il reato sia stato compiuto con violazione di norme di elementare prudenza o di precise disposizioni di leggi speciali, risultando in ogni caso identico il valore offensivo sociale e personale del comportamento illecito: non avrebbe dunque nй logica nй fondatezza morale e giuridica, come non ne ha oggi la meno rilevante differenziazione prevista dal Codice penale, la proposta di consistenti aumenti di pena e corsie processuali preferenziali per le sole vittime  della strada o del lavoro.

    E’ dunque solo in relazione ai “piщ gravi reati colposi contro la persona”, omicidio e lesioni totalmente inabilitanti, ma ovunque verificati, che il disegno di legge propone rimedi e modifiche.
    Anzitutto sul piano sostanziale,  portando (art. 2, comma 1, punti “a” e “b”) da 3 a 9 anni i termini edittali della reclusione per l’omicidio colposo, fermo il massimo di 12  quando il reato abbia provocato altre morti o lesioni ad altri, e da 2 a 6 anni quelli per le lesioni colpose totalmente inabilitanti – salva, ed и l’unica concessione alla specialitа del reato stradale, a sua volta necessaria per la facilitа che il comportamento si ripeta, la sanzione amministrativa accessoria di un congruo periodo di sospensione della patente di guida: aumenti pesanti ma adeguati alla gravitа dell’offesa e necessari da un lato perchй la legge penale assolva al suo fine di deterrenza e dall’altro per rendere problematica, senza automaticamente impedirla quando la colpa non и aggravata, la concessione del patteggiamento e dei benefici previsti dal Codice.
     Poi, e ancora sullo stesso piano,  prevedendo (art. 2, comma 1, punto “e”) il raddoppio di tutte le sanzioni in ipotesi di prevedibilitа dell’evento: che si tratti ancora di aggravante o di reato autonomo, l’intenzione и quella di  privilegiare il dato oggettivo rispetto al foro interno del reo, di sollevare il Giudice da un accertamento tanto difficile da risultare quasi sempre inattuato, di lasciargli  soltanto il compito di  distinguere, sulla base degli elementi di fatto,  tra mera possibilitа e probabilitа - caratteristiche necessarie e sufficienti rispettivamente alla colpa e alla cosiddetta colpa cosciente - che il comportamento messo in opera dal reo producesse l’evento di danno.
    Va ripetuto che  non si tratta di accanimento punitivo ma di regole indispensabili alla prevenzione, tanto che il programma del convegno prevede il tema delle sanzioni alternative anche se и risultato troppo vasto e difficile, malgrado l’ampiezza delle nostre ambizioni, per essere affrontato dal disegno di legge: pene che potrebbero risultare esemplari cioи deterrenti senza essere dannose, pene da indirizzare alla prevenzione o alla cura delle conseguenze dei reati dello stesso genere e dunque volte insieme all’emenda del reo e all’utile collettivo, pene che non dovrebbero comunque sostituire le sanzioni accessorie specie per quanto riguarda i reati stradali.
    E ancora, ma questa volta a livello processuale, fornendo (art. 2, comma 2, punto “a”) una corsia preferenziale al contenzioso penale e civile relativo ai detti reati: и infatti incontestabile che condanne e risarcimenti non abbiano piщ senso e valore di ripristino delle regole violate nй, per quanto possibile, della situazione precedente, e tanto per l’offensore quanto per l’offeso,  quando intervengano, come oggi, ad enorme distanza dal danno; che per gli offesi da reati di questa gravitа, e forse anche per gli offensori, il trascorrere dei mesi e degli anni  nell’attesa infinita delle sentenze comporta una aggiunta di angoscia al dolore che nessuna esigenza di bilancio dello Stato puт giustificare; che non и possibile, come oggi normalmente accade, che una fattispecie di furto in appartamento venga risolta prima di quella che riguarda una uccisione colposa, lo spegnimento cioи immotivato e definitivo di una vita umana.
      Il ddl 1885 prevede infine per quei reati (art. 2, comma 2, punto “b”) che la richiesta di patteggiamento e di giudizio abbreviato siano rese procedibili solo col consenso della vittima o dei suoi familiari se la vittima и deceduta, graduando in questo secondo caso il diritto al dissenso: che lo Stato rinunci nei casi di morte o di inabilitа totale di suoi cittadini ad esercitare l’azione penale o che ne comprima assurdamente gli sviluppi  malgrado la previsione  di colpa implicita nel rinvio a giudizio, togliendo alla vittima l’elementare facoltа di essere parte in un processo che и previsto la riguardi, и una vera vergogna; e che questa vergogna abbia bisogno, per essere eliminata, della riscrittura di interi titoli del Codice del rito и un ulteriore demerito del legislatore da risolvere al piщ presto; si tratta alla fine e “soltanto” di modifiche  tecniche, sull’altro piatto della bilancia c’и, con l’uguaglianza dell’offensore e dell’offeso di fronte alla legge, il diritto di tutti alla giustizia.
     Ma giustizia non c’и se manca il risarcimento possibile e risarcimento non c’и se non и certo ed equo oltre che rapido.
    Certo significa uguale per fattispecie simili, prevedibile, controllabile: se di sistema tabellare deve trattarsi, le tabelle dovranno essere uniche per tutto il Paese e possibilmente per tutta l’Unione europea; ma soprattutto occorre che vi sia, per il danno di piщ difficile valutazione e cioи per il danno morale - che comprenda o no il danno da privazione o/e quello esistenziale - un deciso aggancio a parametri oggettivi, o piщ oggettivi possibile e dunque, e come d’altra parte giurisprudenza giа vuole, al danno biologico.
     E’ pertanto nella duplice prospettiva della certezza e dell’equitа che il disegno di legge 1885 propone (art. 2, comma 2, punto “c”) la determinazione del punto unico nazionale del danno biologico al valore tabellare piщ alto oggi  in uso: il PUN non interessa perchй riduce i tempi processuali – tesi tutta di dimostrare quando il Giudice del merito и fornito, come ormai dappertutto, di proprie tabelle – ma per il suo effetto di  equipollenza, insussistente quando si livella a valori minimi come si и fatto per le micropermanenti; e se la nostra Associazione non puт ovviamente preoccuparsi in alcun modo dell’aumento dei costi che sarebbe indotto da un PUN ai valori massimi, il relativo aggravio per i portafogli familiari “innocenti” potrebbe essere compensato da un aumento dei premi per i portafogli “colpevoli” di lesioni e in misura proporzionale alla gravitа delle lesioni, con l’effetto immediato di  una maggiore equitа nei pagamenti e con quello nel tempo di ridurre sia il sangue che le spese.
     Nella stessa prospettiva viene proposta (art. 2,. Comma 2, punto “d”) la liquidazione del danno biologico della vittima al 100% tabellare, fermo il diritto dei superstiti all’eventuale “proprio” danno biologico, anche nei casi di cosiddetta “morte immediata”: perchй forse la morte non и mai immediata e un solo attimo titola il morente del diritto al risarcimento del danno che gli и stato provocato; perchй sarebbe altrimenti assurdo risarcire la perdita della salute e non quella della vita; perchй sotto altro aspetto il diritto al risarcimento di questo danno и da rapportare, se non si vuole ancora premiare l’uccisione, alla vita sperata e non all’evento di morte che segue; e perchй и assurdo, di nuovo, che una vita perduta venga pagata meno, come oggi accade, di una inabilitа a volte non grave.
     Ed и ancora in quella prospettiva che la proposta dell’Associazione va (art. 2, comma 2, punto “e”) nel senso di una liquidazione del danno morale da morte pari al doppio del danno biologico liquidato come al punto precedente in pro dei familiari piщ stretti e in misura uguale in pro, quando manchino i primi,  dei parenti di secondo  grado, ripartendo il risarcimento in parti uguali all’interno dei due gruppi e senza variabili relative alla convivenza in quanto si tratta di rapporti troppo stretti per potere esserne condizionati: и vero infatti  che il  dolore dei superstiti non trova ristoro nel risarcimento economico, ma и tanto illogico quanto vile addurre questa considerazione a motivo di risarcimenti infimi e iniqui; se il sentire comune attribuisce valore prioritario alla vita dei propri cari, il dolore della loro perdita va pagato piщ di ogni altro danno: se nessuno di noi farebbe un ragionamento diverso da questo per sй, non и giusto che lo faccia per altri quando uccide - ma neppure quando  legifera o giudica

        Ripeto, concludendo, che non so – dovremo vederlo insieme  - quanta e quale fondatezza tecnica e accettabilitа politica abbia la nostra proposta; ciт che posso dire, invece, и che questo convegno avrа un sйguito, anzi due.
     Un sйguito politico, perchй a partire da oggi avremo anche la Vostra spinta e la Vostra voce, quali qui verranno espresse, per sollecitare al Parlamento l’assegnazione e la discussione del ddl 1885; e un sйguito tecnico, ma anche questo con lo stesso risvolto politico, perchй ci sembra necessario – e speriamo sia ancora piщ evidente alla fine di questa giornata – prevedere fin da ora di riprendere a breve e separatamente il discorso sui tre temi – del rapporto tra Paese e giustizia, dei processi e delle pene, del danno e del risarcimento – utilizzando le relazioni che ascolteremo oggi come traccia per questo impegno futuro.

     Buon lavoro a tutti.

 

 

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