associazione italiana familiari e vittime della strada - onlus

Atti del convegno "Giustizia per la vita"

 

 

 

La parte offesa, una figura di secondo piano nei processi  penali e civili
on. avv. Marcella Lucidi, Roma

     Svolgendo sia pure in parte il mio compito di presidente  del convegno - purtroppo subordinato oggi, per me e altri parlamentari che sarebbero in diverse condizioni intervenuti,  alle esigenze di presenza in aula per la legge finanziaria -  vi informo che hanno formulato auguri per i nostri lavori, oltre che  comunicare il loro interesse ai temi trattati e ad essere messi a conoscenza dei  risultati  del convegno,  alcuni colleghi  Deputati  e  cioи Antonio Pizzinato, Delfino, Provera, Tabacci, il ministro Tremonti, Alfredo Biondi, Castagnetti, Antonioni, il ministro  Sirchia, Coletti, Paoletti, il ministro Castelli e l'on. Molgora.

   Prima  di passare all'argomento della mia relazione  ritengo di  dover sottolineare il grave problema della prossima  scadenza del termine previsto dalla legge 85 / 2001 di modifica del Codice della  strada per l'attuazione da parte del Governo della  delega in essa contenuta e che ne comporterebbe il venir meno; credo che su  questo  tema la Vostra Associazione, che  all'approvazione della legge ha dato un grande contributo, debba davvero alzare la voce  perchй un tempo di lavoro c'и stato e si sta esaurendo col rischio  di perdere scelte e strumenti certamente utili a migliorare  il  sistema  di prevenzione  nella  situazione drammatica dell'infortunistica stradale.

    Ho  ascoltato con grande interesse i contributi di chi mi  ha preceduto  e mi auguro di potere ascoltarne altri; questa proposta di legge offre soprattutto una  piattaforma  di discussione aperta a suggerimenti e critiche e in questo  quadro ricordo che nella scorsa legislatura c'era un precedente progetto della vostra associazione, superato da quello che oggi esaminiamo, con proposte che mi piacevano meno e con altre, perт, francamente apprezzabili che non ritrovo nel testo attuale,  come  ad esempio la previsione di una provvisionale ancorata soltanto  al fumus boni  iuris e non anche alle condizioni  economiche  della vittima e questo nella stessa linea sulla quale l'Unione  europea и stata molto chiara nelle sue direttive: dobbiamo capire che lм si и  creata una grave lesione e che и  necessario  un  sostegno utile ad attenuare la solitudine che ne consegue anche con  riferimento  ad  alcune e spesso forti spese, funerarie o  mediche  o d'altro  genere: dare un segnale in questo senso sarebbe  davvero importante e costruttivo.

  Aprendo  la  riflessione sul tema delle vittime  nei  processi credo  anzitutto di poter dire, per l'esperienza legislativa  che ho,  che  questo tema si sta imponendo con sempre  maggior  forza alla  legislazione  statale sia italiana che di altri  Paesi  nei quali il problema и emerso con grande forza: alcune legislazioni sono  piщ avanzate, naturalmente, e altre meno, a  seconda della diversa elaborazione culturale e del contesto sociale ed economico di ciascun Paese, ma si tratta di  un tema sollevato in tutta Europa;  abbiamo  sentito  in questi giorni il dibattito sulla definizione di uno spazio giuridico  europeo con riferimento ad alcuni reati e come risposta  al problema  del terrorismo, ma c'и anche una riflessione in atto  a livello  dell'Unione che riguarda la ricerca e la definizione  di uno spazio giuridico comune con riferimento al tema delle vittime e del risarcimento alle vittime.       

      Tra le tante direttive ricordo quella del Consiglio  europeo di Tampиre del 1999 che impegna gli Stati ad incrementare sistemi di protezione delle vittime dei reati riguardando in  particolare il loro accesso alla giustizia e il loro diritto al  risarcimento dei  danni  ed al rimborso delle spese legali  nonchй programmi specifici  di loro assistenza e tutela.

      In  questo contesto possiamo dire che il nostro  Paese  ha fatto  nell'ultimo decennio passi in avanti nell'attenzione  alle vittime  dei reati; sono personalmente tra i fautori del  diritto  penale  minimo ma condivido alcune norme incriminatrici  recentemente introdotte nel nostro ordinamento appunto perchй relative a comportamenti  che offendono gravemente la coscienza diffusa,  la coscienza civile del Paese; e in queste norme  emerge  innegabilmente  e sempre di piщ l'attenzione alla vittima del  reato  cosм come,    nella    dottrina,   la    questione    della    "doppia vittimizzazione",  della  situazione cioи di chi, vittima  di  un reato, si trova a divenire di nuovo vittima nel momento in cui si confronta  con  il  processo venendo sottoposto a  una  serie  di accertamenti e di formalitа che di fatto ne raddoppiano la sofferenza; e questa situazione и stata certamente  all'attenzione del legislatore  quando  и stata riscritta la  legge  sulla  violenza sessuale nell'intento di evitare che oggetto delle indagini fosse la persona colpita dallo stupro e non l'autore del crimine; nello stesso senso va certamente la norma che, nella legge sulla  pedofilia, prevede l'allontanamento dall'ambiente familiare  dell'autore  e  non  della vittima del reato:  ne emerge  che  lo  Stato comincia  veramente a porsi un problema di schieramento, a  porsi cioи,  nettamente, di fronte all'esercizio della  violenza,  dalla parte della vittima.

     Occorre allora prevedere una serie di misure non solo legate al  processo ma soprattutto di natura sociale che diano il  segno della  "presa  in  carico" della vittima da  parte  dello  Stato; quando  si  и discusso del cosiddetto pacchetto  sicurezza  si  и detto ad esempio che nel caso di furto in appartamento, quando si tratta  di  vittime disabili o anziane, debbano essere  le  forze dell'ordine  a recarsi nelle loro abitazioni per  raccoglierne  le denunce e cosм pure molti sindaci stanno introducendo sistemi  di intervento immediato a sostegno delle vittime di reati del genere: questo  per  dire che c'и un movimento in  atto  nel  nostro Paese, come in Europa, molto positivo e che va decisamente  favorito.

     Lo  Stato ha anche assunto direttamente, in alcuni casi,  il tema del risarcimento, ad esempio per quanto riguarda le  vittime del  terrorismo,  della mafia, della Uno bianca: credo  si  debba giungere,  e  mi auguro accada presto, ad un  testo  unico  sulle vittime, che sarebbe un grande segnale di attenzione a chi  subisce  la sofferenza di un evento criminoso: non siamo ancora a  un livello sufficiente rispetto ad altri Paesi ma sono convinta  che siamo su una buona strada e che occorra continuare a percorrerla.

     Va detto ancora che se pure quella sofferenza resta fatto privato della  vittima, i mezzi di comunicazione rendono  oggi  possibile una  ampia  e  diffusa conoscenza del crimine che  la  genera,  e questo muove una maggiore attenzione non solo  verso il fatto  ma anche verso le difficoltа che la vittima incontra nel risolvere i suoi  problemi  in quanto tale, nell'usare di una  giustizia  che spesso non funziona, nel non ricevere una sufficiente riparazione del danno subмto; questo и, grazie anche al lavoro di associazioni come la vostra, un dato emergente col quale la politica и tenuta a fare i conti.

     Parlando di giustizia riparativa mi capita sempre piщ spesso, in quanto mi occupo prevalentemente di sicurezza, di scoprire che dietro la locuzione 'vogliamo la certezza della pena' si  nascondono  altre  domande, che la prima esigenza della  vittima  non и affatto questa, che ritenerlo и riduttivo rispetto alle  esigenze che  il vissuto di vittimizzazione richiama;  non intendo  negare il  problema  della certezza della pena ma credo che  la  vittima abbia una serie di bisogni che la portano alla fine a dire  ' mettete almeno in galera il responsabile ' solo perchй lo Stato e  la societа in genere non si preoccupano di individuarli e soddisfarli;  la prima esigenza и di carattere riparativo ed и certamente maggiore  della  sola  richiesta di risarcimento  del  danno;  di fronte  ad  essa  non ha dunque senso porre  come  attenuante  la circostanza che risarcimento vi sia stato, la lesione va oltre  - ricordo che  uno di voi mi ha detto 'non posso immaginare che chi al  mattino mi ammazza la figlia se ne va la sera in discoteca’  - ed  esige soprattutto un atteggiamento ricostruttivo da parte  di chi  ha commesso il reato, una sua assunzione di responsabilitа, la  consapevolezza dell'errore commesso, quella stessa che и  poi necessaria allo Stato per avviare il percorso di rieducazione del reo:  sono  temi che mi appassionano in quanto di  ampio  respiro giuridico  e politico,  che и necessario discutere e per i  quali incontri come questo hanno certamente una grande importanza.         

      Traduco  il tema che mi avete posto in questa  domanda:  come possiamo costruire un  ordinamento che mentre tende alla rieducazione  del  reo  tende anche a dare valore  alle  esigenze  della vittima, prevedendo anche per essa un percorso di recupero analogo anche se opposto a quello del colpevole?

      In passato il nostro processo penale era costruito su uno schema da  'guardie  e ladri' nel quale la vittima non c'era come non  c'и  nella scena di Totт e Fabrizi che si tengono reciprocamente:  oggi  la parte lesa irrompe in  quella  scena  e nasce il problema di come lo Stato possa, visto che deve, prendere in carico anche essa.

      Io credo che il nuovo processo penale abbia comunque ridotto la  condizione di estraneitа della vittima,  soprattutto  dandole diritti 'altri' rispetto alle aspettative strettamente risarcitorie, ma non и stato compiuto il passo decisivo, quello di pensare la  vittima come parte del processo e non solo come  partecipante ad esso; e ciт pone oggi il titolare dell'interesse offeso su  un confine  irregolare e frastagliato; non sono mancati, nei contributi che ho ascoltato fin qui, forti richiami  al legislatore sulla necessitа di definire questo confine, richiami che sono per me fortemente condivisibili.

      Penso  ad esempio ad alcuni passaggi dei codici, e vi  ho  riflettuto  in  questi giorni anche grazie a  voi,  che  potrebbero meglio  concretare  la volontа dello Stato  di  prendersi  carico della vittima e ridurre man mano la sua condizione di  estraneitа processuale;  si potrebbe ad esempio prevedere,  nell'ambito  dei reati perseguibili a querela di parte, l'obbligo della  comunicazione  al  querelante della domanda di archiviazione e,  come  mi suggeriva poco fa l'avvocato Cesari, l'altro obbligo di dare alla vittima comunicazione della iscrizione del fatto nel registro dei  reati; si puт cercare e trovare rimedi  a situazioni di debolezza della  vittima  che ad esempio non puт, come и  stato  ritenuto, impugnare  il  provvedimento che dichiara  inammissibile  la  sua opposizione  all'archiviazione,  che и ancora  sottoposta  alla distinzione  tra  parte danneggiata e   parte  offesa  trovandosi nella  prima  veste  priva del diritto di  essere  avvertita  del decreto  che dispone il giudizio, che come persona offesa  non и tutelata  quando  anzichй chiedere l'archiviazione si  decide  di portare l'indagato ad una udienza camerale nella quale puт esserne disposto il proscioglimento.

      Mi  fermo brevemente sulla questione dei  riti  alternativi, anche se и tema di altre relazioni e malgrado la mia esperienza sia soprattutto di avvocato civilista: certamente non vi и nel nostro ordinamento lo spazio per immaginare un consenso della vittima per il ricorso al patteggimento  e al giudizio abbreviato, la possibilitа cioи  per un  soggetto terzo, rispetto alle due attuali parti del  processo penale, di impedire riti pensati per favorire l'adesione dell'imputato o addirittura di influire sulla determinazione della pena; e perт, nella necessaria ottica di rafforzare la valutazione delle esigenze  della vittima, ritengo  da una parte che essa debba contare di piщ nel momento processuale attraverso  ad esempio gli strumenti e gli istituti che suggerisce la professoressa Cesari e sono dall'altra convinta, come accennavo all'inizio,  dell'esigenza di considerarla anche socialmente e dunque di costruire per  essa e ad esempio, salvo quanto possa scaturire da  una  riflessione meglio approfondita, spazi sociali con personale e reti di sostegno del Comune o delle AUSL che riescano a raggiungerla e a darle sostegno in tutte le fasi del dopo incidente.   

     Chiudo  ancora da parlamentare, comunicando  all'associazione la disponibilitа dei colleghi e della Presidenza della Commissione giustizia, che ho sondato sul punto, ad un  incontro  intorno  ai problemi sollevati nel disegno di legge e in questo  convegno: problemi  che  hanno  certamente bisogno di  essere  ripensati  e discussi ma altrettanto certamente di essere, appunto  attraverso la riflessione e il confronto, avviati decisamente a soluzione.

 

 

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