Ordinanze

Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus
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Ordinanza di reiezione della richiesta di sentenza di applicazione pena - art. 448 c.p.p.
Giudice Guido Salvini

Un giudice che sa valutare la gravità del reato.
Nel pubblicare, come da sua richiesta, l'Ordinanza sopra indicata, esprimiamo gratitudine per il rigore professionale del Giudice Guido Salvini e per l'attenzione rivolta alla causa sostenuta dalla nostra associazione.
La sua piena condivisione del documento da noi presentato all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario presso le Corti d'Appello, è stata per noi un'importante espressione di fiducia che rafforza il nostro impegno.
Giuseppa Cassaniti

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L'ordinanza

Guido Salvini
Un giudice che sa  valutare la gravità del reato
Nel pubblicare l'ordinanza con la quale il Giudice Salvini respinge la richiesta di pena avanzata dal p.m., vogliamo lodare la sua capacità di analizzare in modo chiaro e completo il fatto, rapportando la gravità del comportamento del guidatore alle disposizioni di legge, per applicare "una pena congrua".
Apprezziamo la sua capacità di staccarsi dal coro del buonismo, rilevando che "nè la pena principale, nè la pena accessoria proposta dal p.m. appaiono congrue e proporzionate alla inusuale gravità del fatto": si tratta di un conducente con tasso alcolemico di 3,46 g/l, che perde il controllo dell'auto e si schianta riportando lesioni su di sè guaribili in 90 giorni! Un guidatore la cui condotta non appare occasionale, perchè aveva riportato una precedente condanna per lo stesso motivo.
Bene ha fatto il giudice Guido Salvini ad affermare che sia la pena detentiva e sia la pena accessoria della sospensione della patente andavano applicate al livello massimo.
Se il p.m. avesse fatto la stessa approfondita analisi sarebbe giunto alle stesse conclusioni del giudice Salvini, avrebbe fatto risparmiare tempo e denaro alla giustizia, rendendola così più veloce, più credibile e più forte.
Giuseppa Cassaniti Mastrojeni

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L'ordinanza


Data di creazione: 23/06/2009 • 23:26
Ultima modifica: 06/02/2015 • 16:54
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