associazione italiana familiari e vittime della strada - onlus

 QUARTA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - IL CASO PELLEGRINI

 


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AGI:    ASSOCIAZIONE VITTIME STRADA AMMESSA A PROCESSO PER MORTE PEDONE

 (AGI) - Lanciano (Chieti), 3 lug. - «И una decisione storica, destinata a fare giurisprudenza». Con queste parole l'avvocato Gianmarco Cesari, legale dell’Associazione Nazionale Vittime della Strada, commenta la scelta del gip del tribunale di Lanciano Ciro Riviezzo e del pm Mirvana Di Serio, che hanno modificato il capo d’imputazione per D.P., 35 anni di Atessa (Chieti), l’imprenditore che avrebbe causato il grave incidente stradale in cui il 30 settembre dello scorso anno perse la vita Gianni Pellegrini, un barista 40enne di Montemarcone (Chieti).

Il magistrato ha contestato all’imprenditore l’aggravante della colpa cosciente, poichй avrebbe eseguito un sorpasso procedendo ad una velocitа di 150 chilometri orari durante un violento nubifragio. Per il pm l’evento dell’omicidio era dunque prevedibile. 

Il gip ha ammesso anche la costituzione come parte civile dell’associazione nazionale familiari vittime della strada. «Il difensore dell’imputato - continua Cesari - aveva invece richiesto l’esclusione dal processo dell’associazione, sostenendo che il sodalizio non aveva alcun interesse leso dall’omicidio di Giovanni Pellegrini. 

Il gip, invece, ha evidenziato come l’Associazione scende in campo nei processi penali per realizzare il suo scopo sociale di “dare giustizia ai superstiti” e ha dunque ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile dell’Associazione. 

Il provvedimento di ammissione и destinato a fare storia nella giurisprudenza italiana, perchй segue quello pronunciato dai tribunali di Modena, Varese, Pisa e Roma e legittima sempre di piщ il ricorso delle vittime per la loro giustizia ad una organizzazione formata dalle stesse vittime per garantirsi l’assistenza di esperti di qualitа del settore “danno alla persona”. Le vittime della strada non rimarranno, da oggi, mai piщ sole». 

L’udienza и stata rinviata al 16 luglio prossimo su istanza del legale dell’imputato, che ha richiesto i termini a difesa per il suo assistito. (AGI)

 

Tribunale di Lanciano (CH) : Processo Giovanni Pellegrini - l’Associazione presente alla condanna dell’imputato insieme e congiutamente a Vitalina Labate ed  ai suoi figli

Condanna ad anni uno e mesi dieci di reclusione ed un anno di sospensione della patente dopo il richiesto patteggiamento dell’omicida di Giovanni Pellegrini che ha distrutto un intero nucleo familiare rendendo soli i due piccoli orfani superstiti Michele e Nicolas e la giovane vedova Vitalina Labate grazie all’istanza di modifica del capo di imputazione avanzata dall’Avv. Gianmarco Cesari del Foro di Roma che dopo essersi costituito parte civile per l’Associazione ha anche preso le difese dei superstiti direttamente e congiuntamente. Esaminati gli atti  delle indagini e compiuti accertamenti sul luogo con istanza motivata l’Avv. Cesari in uno con la vittima principale ha richiesto al Pm di modificare il capo di imputazione per contestare la colpa cosciente, ovvero l’aggravante di aver commesso il fatto nonostante la previsione dell’evento mortale avvenuto il 30.9.2002 sulla strada provinciale Atessa-Montemarcone a pochi  kilometri dal Bar d cui la vittima amata e stimata da tutta la cittadinanza era titolare. Il Pubblico Ministero, letta l’istanza della persona offesa-parte civile. ha accolto quanto richiesto ed in udienza ha modificato il capo di imputazione rendendo la pena poi irrogata dal Giudice Ciro Riviezzo con la sentenza n. 45/2003 del 16.7.2003 in seguito al richiesto patteggiamento di gran lunga superiore a quella che sarebbe stata irrogata senza la modifica citata.  Il caso Pellegrini di Lanciano и particolarmente significativo per la vita dell’Associazione in quanto la costituzione di parte civile и stata seguita dalla difesa diretta della vittima da parte dello stesso difensore convenzionato con la sua personale costituzione e concretamente ha fatto si che il processo и stato rivisto dallo stesso Pubblico Ministero a seguito dell’intervento dell’Associazione con idoneo studio degli atti, accertamenti sul luogo ed istanze per la miglior formulazione dell’imputazione di maggior giustizia per la vittima. Nonostante la gravitа della colpa e la richiesta dell’Avv. Cesari a viva voce di una pena superiore ai due anni all’imputato й stata concessa la sospensione condizionale della pena. E’ utile quindi ai fini associativi, data la concessione del beneficio,  riportare per ogni futura riflessione un passo dell’atto di costituzione di parte civile di Vitalina Labate scritto dall’Avv. Gianmarco Cesari agli atti del processo: “L’angoscia della perdita di un affetto, la lesione della dignitа umana e la necessitа che al dolore individuale corrisponda anche una solidarietа sociale si deve esprimere attraverso una punizione effettiva del colpevole. La frustrazione che consegue agli usuali patteggiamenti che scaturiscono dai procedimenti per omicidio colposo, limitati a pochi mesi di reclusione sospesi per la concessione dei benefici di legge e senza alcun risarcimento ai parenti della vittima costretta poi al solo processo civile, genera in capo agli stessi una frustrazione tanto grave da costituire una “seconda vittimizzazione” e rende traumatizzante l’impatto dei congiunti della vittima col sistema della giustizia penale, giа stravolti dall’evento luttuoso. Il problema fondamentale anche del processo de quo sulla morte di un brav’uomo come Giovanni Pellegrini quindi и quello di tradurre in concreto e rendere operative le finalitа legislative, a partire dalle norme sovranazionali e costituzionali che tutelano la dignitа, la vita, l’integritа fisica e la salute, evitando che possano rimanere lettera morta, ovvero pure petizioni di principio con esecuzione di fatto nulla o comunque limitata per via di procedimenti  “speciali.

La criminalitа colposa connessa con la circolazione stradale и connotata nel nostro ordinamento giuridico da sanzioni non effettive, quanto forse nessun altro fenomeno illecito. L’incidente stradale finisce per il divenire un nulla piщ di un evento sfortunato, le cui conseguenze sull’altrui integritа psico-fisica e patrimoniale possono ben essere soddisfatte mediante assicurazioni per la responsabilitа civile. Tale orientamento  и gravemente e pericolosamente inesatto, in primis perchй sottovaluta per non dire elimina il doveroso rispetto della vita umana: ma quel che и peggio, una tale prospettiva и pericolosamente deresponsabilizzante per il criminale della strada, che non percepisce alcuna conseguenza nociva, nй sotto il profilo penale nй tanto meno sotto un profilo civilistico e risarcitorio, a fronte del reato perpetrato. Non puт dubitarsi in alcun modo della rilevanza criminologica della condotta di Davide Palena che si и posto alla guida della “sua” Porsche intestata alla sua societа a responsabilitа limitata come se impugnasse un’arma, e con atteggiamento colposo “cosciente”, se non doloso, cioи consapevole delle gravitа delle possibili conseguenze e con l’accettazione del rischio della morte degli altri conducenti come lui su quella strada bagnata,  e piovosa, lasciando alte scie di acqua dietro di sй e ponendo  a grave rischio l’incolumitа e la vita altrui.

Nell’ordinamento giuridico italiano, il legislatore и orientato nel senso tradizionale di considerare il delitto colposo come meno grave e, perciт, sanzionabile piщ lievemente di quello doloso. Si tratta di un punto di vista classico, incentrato soprattutto sulla colpevolezza, ma che tiene poco conto della pericolositа, oggettiva e soggettiva, della delinquenza colposa della societа moderna.

In effetti, la tendenza alla deresponsabilizzazione della criminalitа colposa, propugnata dalla volontа del legislatore e dallo stesso orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza non puт assolutamente essere supinamente condivisibile, in ragione della gravitа e della frequenza del fenomeno.
Vi и infatti una considerazione fondamentale da svolgere, gravida di conseguenze sotto il profilo dell’effettivitа delle sanzioni e perfettamente coerente con i principi generali regolanti il nostro codice penale: se, in astratto, puт essere condivisa una minore colpevolezza del criminale colposo rispetto a quello doloso, tuttavia non certo minore и la pericolositа sociale dell’autore del reato, che anzi sovente manifesta peculiaritа di particolare valenza criminogena. Sotto un profilo vittimologico, inoltre, l’omicida della strada presenta connotati di elevata pericolositа poichй agisce contro vittime “fungibili”, cioи non pone in essere la propria illecita condotta nei confronti di un soggetto ben individuato ma и pronto a rivolgerla verso una amplissima generalitа di consociati.

Si invoca pertanto in questa sede da parte della persona offesa insieme alle urla di colui che ha perso la vita sulle strada per fatto e colpa di Davide Palena, insieme alle grida di pianto straziante dei figli di Giovanni Pellegrini che hanno perso il diritto ad un padre, ad un  sereno rapporto parentale,  ad un equilibrio familiare ed alla qualitа della vita lo strumento risarcitorio clausola generale dell’art. 2043 c.c. e l’ulteriore strumento dell’art. 2059 c.c. nella prospettiva della avvertita potenziale ampiezza di  applicazione ed una applicazione di una giusta pena di legge che segua le orme delle corti di merito italiane che agli omicidi della strada hanno applicato pene di gran lunga superiori ai due anni di reclusione.

La famiglia di Giovanni Pellegrini, uomo di esemplare moralitа ed amato non solo dai suoi familiari  ma da tutta la cittadinanza,  in seguito alla perdita improvvisa e violenta si costituisce parte civile nei confronti dell'imputato Davide Palena, iure proprio, per il ristoro integrale di tutti i danni subiti ed in particolare dei danni morali, non patrimoniali e biologici, del danno patrimoniale, del  danno personale patrimoniale e non patrimoniale patito a causa della perdita del proprio congiunto  e iure hereditatis, per il diritto di risarcimento trasmessogli dal defunto per la perdita della vita. Considerato che il danno non patrimoniale arrecato ai componenti superstiti della famiglia Pellegrini risulta in concreto serio, grave, profondo,  esiziale, duraturo, stravolgente, il risarcimento dovrа anch’esso essere adeguato, “non simbolico, non spilorcio, non derisorio, non ridicolo, non oltraggioso, non  platonico”. Dovrа anche in questa sede penale con questa costituzione di parte civile essere considerato che questa prende le mosse dall’interesse  alla intangi­bilitа della sfera degli affetti e della reciproca so­lidarietа nell'ambito della famiglia, dall’interesse alla inviolabili­tа della libera e piena esplicazione delle attivitа realizzatrici della persona umana nell’ambito dм quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela и ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Costituzione,  un interesse che ha bisogno  di una sua specifica considerazione di rilievo  nel vasto limbo del danno non patrimoniale.”

 

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