ANGELA
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| "In merito alla prima udienza del processo che era fissata allo scorso 31 maggio a carico di Adiletta Michele, Bloise Nicola, Cardamone Pietro, Scandale Giuseppe, Barone Cataldo, Genovese Alfredo, per l’incidente stradale accaduto il 30 dicembre 2003 a Cariati, nel quale persero la vita i giovani Giuseppe Trento e Claudio Mazzitello, è proprio vero: è più facile chiedere ed ottenere un miracolo che un barlume di giustizia in questo nostro paese!"
IL MIO COMMENTO A QUESTA NOTIZIA "VERGOGNOSA":NON OCCORRE IL MIRACOLO ,SE I MAGISTRATI FACESSERO IL LORO DOVERE.NON E' CONCEPIBILE CHE UN PROCESSO NON ABBIA INIZIO PER DIFETTO DI NOTIFICA,SONO ESCAMOTAGE DI VECCHIA E "CONCUSSA" PROCEDURA DI PROCESSO PENALE.I MAGISTRATI CHE PERMETTONO TALI "TATTICHE" DIFENSIVE DOVREBBERO ESSERE PENALIZZATI NELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA.LE VITTIME HANNO DIRITTO AD AVERE UN PROCESSO "GIUSTO" ED "EQUO",NON SBILANCIATO SOLO E SEMPRE DALLA PARTE DEGLI INQUISITI.PURTROPPO,ANCORA UNA VOLTA MI TOCCA DIRE IN ITALIA " LA LEGGE NON E' UGUALE PER TUTTI".FORSE DOVREMMO SOTTOPORRE AL GIUDIZIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA LA GRAVE DISPARITA' DI TRATTAMENTO E IL SUPERFICIALE CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL VALORE DELLA VITA DI VITTIME DELLA STRADA NEI TRIBUNALI ITALIANI.
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angela
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DUENDE
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| Postato il: 01/08/2010 @ 18:16
N. 231/08 R.G.GIP N. R SENT 668/08
N. 8150/06 R.G.N.R Irrevocabile dal______
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
(Ufficio del giudice dell’udienza preliminare)
Composto dal giudice dott. G. R., all’esito dell’udienza preliminare ha pronunciato e
* pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
(art. 444 e ss cpp)
nei confronti di:
1) M.M. (n. a T - Ucraina- il 2-1-84 elettivamente domiciliato ex art.
161 cpp presso l’avv. M. E. con studio a Salerno in via M. C.) ) libero contumace
assistito e difeso di fiducia dagli Avv. M. E. del Foro di Salerno e dell’Avv. L. S.
del foro di Napoli
Imputato
a) del reato p. e p. dall’ art. 589 Co. I e 2 C.P. perché alla guida dell’autovettura Volkswagen Golf , per co!pa specifica consistita nel tenere una velocità stimata d! circa 90 Kmih, velocità non commisurata alle condizioni di tempo e di luogo nonché dei limiti impasti sul tratto di strada, in violazione degli artt. 141 e 142 co. 2 C.CL.S. per aver impegnato l’incrocio alla velocità suddetta, di molto superiore a quella imposta, nonché per generica imprudenza, negligenza, imperizia, cagionava la morte di De Michele Francesco conducente dello scooter Honda Chiocciola 125, deceduto a seguito del sinistro.
b) del reato p. e p. dagli art. 81 cp.v., 189 co. 7 C.d.S. , perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo che precede, alla guida dell’autovettura Volkswagen Golf causava un incidente stradale con lo Scooter Honda Chiocciola condotto da De Michele Francesco, omettendo di fermarsi e prestare la necessaria assistenza al conducente del velocipede, deceduto a seguito del sinistro.
fatti commessi a Salerno il 4-9-06
c) del reato p. e p. dall’art. 648 cp perchè, al fine di procurare a sé un ingiusto profitto , acquistava e deteneva , utilizzandola, l’autovettura WOLKSWAGEN GOLF sulla quale erano state apposte le targhe ucraine , risultate rubate in Ucraina;
fatto accertato in Salerno il 4-9-06 (data dell’incidente)
Identificata le parti civili costituite in:
- DE MICHELE Ciro (n. a Salerno l’l-8-56)
- GUIDA Marta (n. a Salerno il 24-2-61)
- DE MICHELE Matteo (n. a Salerno I’ 11-3-86)
rappresentati e difesi daII’Avv. F. S. D. —presente-
Svolgimento del Processo
Il difensore dell’imputato munito di procura speciale , dopo l’ammissione della costituzione di parte civile dei tre prossimi congiunti della persona offesa De Michele Francesco e dopo che il Pm ha specificato l’imputazione del capo C (ricettazione), ha chiesto l’applicazione della PENA FINALE DI DUE ANNI DI RECLUSIONE E DI EURO 220,00 DI MULTA , subordinando la sua richiesta al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della sola pena detentiva:
la pena è stata così determinata:
- in ordine al reato di cui al capo A pena base, previa riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 bis cp, da considerare equivalente alla contestata aggravante di cui al secondo comma dell’art 589 cp, anni due di reclusione ; pena ridotta per la scelta del rito ad anni uno e mesi quattro di reclusione;
- in ordine ai reati di cui ai capi B e C unificati ex art. 81/2 pena base, ritenuto più grave il reato di ricettazione , anche se attenuato dalla circostanza di cui al secondo comma dell’art. 648 cp. anni uno di reclusione ed euro 450,00 di multa ; pena ridotta a mesi otto di reclusione e ad euro 300,00 di multa per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 bis cp; pena aumentata ad anni uno di reclusione e ad euro 330,00 di multa per la continuazione con il reato di cui al capo B; pena ridotta per la scelta del rito a mesi otto di reclusione e ad euro 220,00 di multa;
- pena finale, derivante dal cumulo materiale delle predette, di anni due di reclusione e di euro 220,00 di multa
Il Pubblico Ministero ha prestato il consenso all’applicazione della pena predetta e la parte civile costituita ha evidenziato che, in caso di accoglimento della richiesta di patteggiamento. intendeva ottenere la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute per la rappresentanza e costituzione in giudizio (come da nota spese che ha depositato) ; il GUP , all’esito della camera di consiglio, ha accolto la richiesta del Pm e del difensore dell’imputato e ha dato lettura del dispositivo della presente sentenza.
Motivi della decisione
La richiesta della parti va accolta.
In via preliminare va notato come, sulla base degli atti (ed in particolare: 1) in ordine all’incidente stradale e al reato di fuga sulla base delle dichiarazioni rese dall’imputato e dai rilievi effettuati dagli Ufficiali di PG intervenuti sul posto dell’incidente dai quali emerge che l’imputato si è dato alla fuga subito dopo l’incidente e che lo stesso è stato causato dal fatto che lo stesso circolava di notte , in città e nei pressi di un incrocio, ad una velocità superiore a quella consentita; 2) in ordine al reato di ricettazione della targa rubata sulla base degli accertamenti effettuati tramite il SERVIZIO INTERPOL dell’Ucraina) non deve essere pronunciata una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in quanto i fatti contestati sussistono, sono stati commessi dall’imputato, sono stati commessi con coscienza e volontà e con colpa (il reato di omicidio) e con dolo (il reato di fuga e quello di ricettazione) , i fatti sono previsti dalla legge come reato, i reati non sono estinti e non mancano le condizioni di procedibilità, essendo tutti perseguibili d’ufficio
- deve anche riconoscersi, passando agli ulteriori presupposti delineati dalla disciplina in materia, e rilevato preliminarmente che la pena nel caso di specie è inferiore al limite fissato dall’art. 444 c.p.p., che sussistono le seguenti condizioni:
I) le parti hanno validamente e tempestivamente espresso il consenso richiesto;
2)il fatto è stato correttamente qualificato giuridicamente;
3) anche sotto il profilo delle circostanze del reato, può essere condivisa l’applicazione delle stesse secondo la prospettazione delle parti, in particolare appare concedibile l’attenuante di cui all’art. 62 bis cp alla luce dello stato di incensuratezza dell’imputato e , in ordine al reato di cui al capo C , appare concedibile la circostanza attenuante di cui al secondo comma dell’art. 648 cp in quanto la ricettazione ha avuto ad oggetto solo le targhe rubate e non l’autovettura che è risultata legittimamente posseduta dall’ imputato;
4) anche il giudizio di bilanciamento delle circostanze, effettuato in ordine al reato di omicidio colposo, appare condivisibile;
- in ordine all’entità della pena base concordata, che è stata per l’omicidio colposo di gran lunga superiore al minimo a causa della non lievità della colpa dell’imputato, la stessa appare congrua;
-considerato che alla luce della giovane età dell’imputato e delle considerazioni sopra fatte si può ritenere che l’imputato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, appare equo concedere il beneficio della sospensione condizionale della sola pena detentiva (art. 163, comma primo, ultimo periodo, cp);
-considerato che la sentenza prevista dall’art. 444 cpp non comporta la condanna al pagamento delle spese di procedimento, nè l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza (fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’art. 240 cp è stata disposta solo la confisca e la distruzione delle targhe ucraine in sequestro;
-considerato che la Suprema Corte ha chiarito che, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, vanno poste a carico dell’imputato le spese relative alla custodia e alla conservazione delle cose sequestrate (vedi ex multis Cass. pen. sez. 4, sent. n. 15653 del 2-4-04), le predette spese sono state poste a carico dell’imputato;
- rilevato che le tre parti civili hanno chiesto, a mezzo del loro comune difensore, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e costituzione e rilevato che nel caso in esame va applicata la disposizione contenuta nell’art. art. 3/1 deI capitolo 2’ del D.M. 127/04 l’imputato è stato condannato a pagare le spese dalle stesse sostenute per la costituzione in giudizio che sono state liquidate complessivamente euro in 700,00 (cioè euro 500,00 per la prima parte civile, più gli aumenti del 20% per la seconda e la terza parte civile)
P.Q.M.
letti gli artt. 444 e segg. c.p.p. applica a M. M. , su richiesta del suo difensore munito di procura speciale e con il consenso del PM,
1) in ordine al reato di cui al capo A (omicidio colposo) ascrittogli, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 bis cp da ritenersi equivalente alla contestata aggravante di cui al secondo comma dell’art. 589 cp;
2) in ordine ai reati di cui ai capi B e C ascrittigli e unificati fra loro dal vincolo della continuazione , ritenuto più grave il reato di cui al capo C (ricettazione), riconosciuta la circostanza attenuante di cui al secondo comma dell’art. 648 cp e quella di cui alI’art. 62 bis cp e calcolato l’aumento per la continuazione con il reato di cui al capo B;
effettuato il cumulo materiale delle pene e calcolata la diminuzione per la scelta del rito * la pena di anni due di reclusione e di euro 220,00 di multa
- letti gli art. 163 e Ss cp ordina, sospendersi l’esecuzione della pena detentiva alle condizioni di legge;
- pone a carico dell’imputato le spese relative alla conservazione e alla custodia degli automezzi in sequestro;
- dispone la restituzione all’imputato dell’autovettura in sequestro;
- letto l’art. 444/2 cpp condanna l’imputato a pagare alle parti civili costituite con un unico difensore le spese dalle stesse sostenute per la costituzione in giudizio che liquida complessivamente in euro 700, 00 oltre CNA e IVA.
Così deciso in Salerno il 27 novembre 2008
Il GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE
(doti. G.R. )
Depositata in cancelleria il 12 DIC.2008
Il Cancelliere
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